Pignoramento veicolo


Pignoramento veicolo





Ho ricevuto un pignoramento dell’auto per un debito risalente al 1984, ero giovane e militare, credo di aver firmato per un corso di lingue straniere mai fatto, con scadenza decennale; sono poi arrivate delle carte prese da mia madre o da mio fratello, io ero in giro per lavoro, in pratica la somma è passata da 300 mila lire a 2.500€.

Capisco l’intento della legge 162/2014, ma come al solito colpisce a caso: io dovrei pagare un debito che è passato da 300 mila lire a 2.500€ per un corso che non mai ho fatto. Inoltre quel tipo di furbizia, fa firmare un ragazzo fuori da un locale senza possibilità di rifiutare in seguito, credo sia stata dichiarata illegale, perchè, di conseguenza non sono stati annullate i contratti ottenuti con questa porcheria.

Raccogliamo il suo sfogo, tuttavia corre l’obbligo di segnalarle che nella sua sfortunata vicenda la legge 162/2014 ha ben poche colpe, limitandosi a disciplinale, con l’introduzione dell’articolo 521 bis nel codice di procedura civile’ le modalità di pignoramento del veicolo del debitore.

Codice di procedura civile – Articolo 521 bis – Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

Il suo problema nasce, invece, dall’aver sottovalutato l’azione del creditore non opponendosi al decreto ingiuntivo che è stato notificato a sua madre e suo fratello.

10 Marzo 2016 · Andrea Ricciardi


Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Cartelle esattoriali multe e tasse » Pignoramento veicolo. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.