Pignoramento di stipendi, pensioni e conti correnti – Il decreto legge 83/2015






Con l’entrata in vigore del decreto legge 83/2015 che detta nuove regole sulla pignorabilità di pensioni e stipendi, chiedo se sia cambiato qualcosa per quanto riguarda pignoramenti concorrenti sullo stesso stipendio o pensione riconducibili a crediti di natura diversa (ordinaria, esattoriale, alimentare).

Numerose le modifiche apportate dalla legge 83/15 in materia di pignoramento di stipendi, pensioni e conti correnti. Ma significative novità si registrano anche, con la sua entrata in vigore, per quel che riguarda il pignoramento a seguito di donazioni e costituzione di fondo patrimoniale, precetto, interpello, mediazione tributaria obbligatoria, riforma del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo, nonché rateazione dei debiti verso l’Agenzia delle Entrate e riduzione dell’aggio dovuto ad Equitalia.

Per quanto attiene, in particolare, il pignoramento ordinario (per crediti con privati, banche e finanziarie) del conto corrente su cui viene accreditato lo stipendio o la pensione, sono state introdotte regole di salvaguardia che, in qualche modo, tutelano l’ultima retribuzione mensile del debitore.

In buona sostanza, se il pignoramento del conto corrente interviene successivamente all’accredito dello stipendio o della pensione, dovra’ essere sempre lasciata disponibile al debitore una somma pari a 1.548 euro circa (equivalente a tre volte l’assegno sociale pari a 516 euro circa). Se, invece, il pignoramento del conto corrente interviene prima dell’accredito (fra la data di notifica del provvedimento alla banca e il blocco del conto corrente da questa operato) le somme che eventualmente affluiscono sul conto corrente a titolo di stipendio o pensione possono essere decurtate solo nella misura prevista dalle norme che regolano il pignoramento di stipendi e pensioni.

Un po’ sulla falsariga di quello che avviene per il pignoramento esattoriale del conto corrente: l’ultimo stipendio (o pensione) deve essere lasciato nella disponibilità del debitore.

Da segnalare anche la quantificazione del minimo vitale impignorabile della pensione, finora lasciata alla giurisprudenza di merito e di legittimità: il decreto legge 83/15, in vigore dal 27 giugno 2015, ha apportato modifiche all’articolo 545 del codice di procedura civile con l’introduzione del seguente comma: Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita’ che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della meta’. La parte eccedente tale ammontare e’ pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Passando al pratico, e fissando, per comodita’ di calcolo, in 500 euro mensili il trattamento minimo di pensione indicato dall’INPS, la quota impignorabile di una pensione di 2.000 euro sale a 750 euro.

29 Settembre 2015 · Ludmilla Karadzic


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