Pignoramento quota indivisa e morte del debitore


Notifica precetto, pignoramento, prescrizione e decadenza dei debiti e dei crediti





In simili circostanze, con una procedura pendente da molti anni su (parte di) un immobile indiviso (vuoto e inutilizzato), i cui comproprietari sono successibili ulteriori del de cuius, cosa devono attendersi questi? La quota pignorata farà comunque parte dell’asse ereditario (suppongo sia così), oppure si considera estranea ad esso, in quanto soggetta a procedura di espropriazione? Se la procedura va a buon fine, da quanto ho capito la proprietà è trasferita dal de cuius all’acquirente in vendita forzata, con sentenza di espropriazione, e ogni variazione della titolarità a favore degli eredi (voltura, ecc.) sarebbe inefficace, altrimenti dovrebbe tornare nella disponibilità (se non ho frainteso), ma nel frattempo?

Detto in altri termini (o analizzando la questione da un’altra prospettiva), la semplice comproprietà dell’immobile indiviso (in forza di eventuali servitù rilevabili sulla quota del de cuius, come, per esempio, una possibile servitù di passaggio, ammesso che si possa/debba vedere la cosa in questo modo) potrebbe determinare, in capo ai comproprietari non debitori (che pure non usano l’immobile), atti di accettazione tacita dell’eredità in virtù di una condizione di possesso della quota pignorata? Forse però sto ragionando male, e la comproprietà dell’immobile indiviso comporta il godimento di una percentuale proporzionata alla quota posseduta dei diritti che un proprietario può esercitare su un intero immobile, non il possesso materiale di una sola parte (seppur non distinguibile dalle altre) con servitù reciproche sulle altre quote (in virtù dell’indistinguibilità), e se questo è corretto (e non sbaglio adesso) si dovrebbe essere considerati in possesso del bene solo per quanto concerne i diritti che discendono dalla propria quota di partecipazione, e non anche in forza di diritti esercitati sul bene quando considerato di proprietà del de cuius (per la sua quota parte) – il tutto considerando anche il non utilizzo e, ovviamente, nell’ipotesi che i discendenti in linea retta rifiutino l’eredità.

Oppure, in ogni caso, dato che l’immobile è, per così dire, “sequestrato” (in realtà solo pignorato), e cioè soggetto ad espropriazione nei confronti dell’esecutato, si può/deve ritenere che i comproprietari (che non lo usano e non lo occupano), consci di ciò, siano nell’animo di chi semplicemente può, al massimo, custodire qualcosa su cui grava un potere superiore, profilando quindi l’ipotesi di detenzione (della quota parte del de cuius) ed escludendo a priori il rischio di accettazione tacita?

Ad ogni modo, l’eventuale accettazione (tacita o meno) dell’eredità cosa comporterebbe per gli eredi per quanto riguarda il rischio di pignoramenti ulteriori, nel caso in cui la prima procedura non soddisfacesse il creditore? Cioè a dire: tali pignoramenti ulteriori sarebbero da considerare come la diretta conseguenza, ovvero la continuazione, della prima procedura (da considerarsi ancora aperta), oppure il risultato di una nuova procedura da inizare ex novo e indirizzare contro gli eredi (che insieme ai beni ereditano i debiti)? Nel primo caso, avrei il dubbio che la procedura debba continuare in primis alla ricerca di eventuali ulteriori beni del debitore originario (come risultanti da visure), salvo non trovarli e chiudersi, fermo restando il diritto del creditore di rivalersi anche sugli eredi, ma stavolta con una nuova procedura; ciò comporterebbe, se non sono in fallo, da un lato, l’inopponibilità da parte degli eredi di una eventuale prescrizione del debito (continuando la procedura iniziata a partire da un titolo valido), dall’altro l’impossibilità per il creditore di scegliere “a caso” l’oggetto del pignoramento tra i beni propri dell’erede ( = posseduti in precedenza), ad esempio con lo scopo di individuare un immobile di maggior valore che dia maggiori garanzie di estinguere il debito anche in caso di ripetizioni dell’incanto con successive riduzioni della base d’asta (forse sto costruendo un castello di carte…). Però il mio ragionamento potrebbe essere vanificato dalla “confusione” immediata dei beni ereditari con i beni dell’erede… ed eventuali (possibili) richieste di riduzioni del pignoramento e/o di sostituzioni complicano lo scenario… Nel secondo caso, invece, giudicando i nuovi pignoramenti come parte di una nuova procedura esecutiva (propenderei per questa ipotesi, dato che cambierebbero i “destinatari” della notifica e ci sarebbe un nuovo pignoramento, però non so se si debba passare proprio dal via con un nuovo precetto ecc., sempre che sia rilevante), gli eredi dovrebbero poter opporre l’eventuale prescrizione decennale del debito, che se non erro andrebbe valutata dalla data di notifica del primo pignoramento (ovvero dell’ultimo atto interruttivo prima della nuova procedura) – da quanto ho capito (*) il pignoramento è un atto interruttivo “immediato”, che interrompe lo “scorrere del tempo” e lo lascia ripartire subito dopo, sicchè se la procedura esecutiva si estingue per qualche motivo (es. inattività delle parti) o il pignoramento perde efficacia (es. mancato rispetto delle scadenze ex artt. 497 e 567 cpc) si valuta la prescrizione a partire dal giorno della notifica al debitore (e non dalla chiusura della procedura), mentre finchè la procedura è attiva sono efficaci anche gli effetti del pignoramento (d’altronde, in questo caso non si tratta di valutare la validità ed esigibilità del credito, ma di portare a compimento un’operazione di “pagamento coatto” iniziata quando il titolo era valido).

Sarà utile ricordare preliminarmente che soltanto gli eredi possono essere chiamati a rispondere dei debiti di persone defunte e che si diventa eredi soltanto con l’accettazione dell’eredità. In altre parole, senza la qualifica di erede nessuno può essere obbligato a pagare i debiti di soggetti defunti e ad acquisirne gli obblighi.

L’accettazione tacita si verifica quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede. (Cassazione civile 1996 n. 5643).

Dunque, nel caso particolare in cui un chiamato all’eredità sia anche comproprietario, il problema che lei segnala
“la semplice comproprietà dell’immobile indiviso (in forza di eventuali servitù rilevabili sulla quota del de cuius, come, per esempio, una possibile servitù di passaggio, ammesso che si possa/debba vedere la cosa in questo modo) potrebbe determinare, in capo ai comproprietari non debitori (che pure non usano l’immobile), atti di accettazione tacita”
non si pone. Un chiamato all’eredità che è anche comproprietario dell’immobile di cui una quota parte rientra nella massa ereditaria, può continuare ad esercitare i tutti diritti che gli derivano dall’essere comproprietario senza per questo presupporre una sua tacita accettazione dell’eredità.

Comunque, per gli scenari che lei prospetta c’è la soluzione e si chiama accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

Per le problematiche connesse al pignoramento di proprietà indivisa ed alle conseguenze che derivano ai comproprietari non debitori, così come a riguardo delle procedure specifiche legate ad una accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, le sarei enormemente grata se potesse porre domande più mirate e soprattutto riferite a contesti reali.

In questo modo renderemmo senz’altro più agevole la lettura del topic, offrendo ai chi ci legge esempi di comportamenti pratici da assumere nella vita reale. Che è appunto lo scopo di questo forum. Grazie.

15 Novembre 2011 · Carla Benvenuto


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