Per rispondere al quesito procediamo con un esempio, tuttavia senza stare a spaccare il centesimo, nel senso che considereremo il minimo impignorabile della pensione, pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà (come prevede l’articolo 545 del codice di procedura civile) corrispondente a 750 euro (in pratica consideriamo l’assegno sociale essere di 500 euro per facilità di calcolo, anche se in realtà l’importo è minore).
La pensione erogata dall’INPS e quella integrativa pagata dal fondo assicurativo a cui il debitore a suo tempo ha aderito, costituiscono un unicum, nel senso che se la pensione INPS è di 2 mila euro e quella integrativa di mille euro, dobbiamo ragionare, nel contesto dell’azione giudiziale di riscossione coattiva, come se il debitore percepisse una pensione di 3 mila euro. E, purtroppo, la tutela del minimo vitale, ovvero la quota impignorabile, pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà, si applica all’intero importo percepito come trattamento pensionistico e non alle singole frazioni erogate da soggetti diversi (INPS e Fondo nella fattispecie).
Orbene, fatta questa premessa, supponiamo che la pensione INPS sia stata già pignorata per debiti ordinari nella misura massima del 20% (sulla quota pignorabile, naturalmente): se non sbagliamo i conti, l’INPS dovrebbe trattenere il 20% di 1250 euro, cioè 250 euro.
Successivamente, immaginiamo che arrivi la pensione integrativa: si forma, così, nuova capienza, anche per il pignoramento riconducibile a crediti della stessa natura di quelli azionati dal primo creditore procedente.
Infatti, adesso, la pensione percepita dal debitore è di tremila euro, con quota pignorabile di 2.250 euro per un prelievo massimo (il 20%) di 450 euro. Ciò vuol dire che il nuovo creditore procedente, per debiti di natura ordinaria, potrà prelevare forzosamente dalla pensione, senza rischiare di subire fruttuosa opposizione al giudice dell’esecuzione da parte del debitore esecutato, ancora 200 euro/mese (che potranno essere chiesti al fondo che gestisce la pensione integrativa o all’INPS, secondo le determinazioni del giudice adito).
In pratica il debitore esecutato che percepisce un’unica pensione non può essere trattato, ai fini dell’escussione forzata, in modo diverso da chi percepisce lo stesso importo, erogato però da più soggetti.
30 Maggio 2017 · Ludmilla Karadzic