Pignoramento legittimo o non legittimo presso la residenza dei genitori


Cartella esattoriale (o cartella di pagamento), multa, multa per violazione del codice della strada, pignoramento, pignoramento Equitalia o ADER





Ho in attivo una cartella esattoriale per una multa auto non pagata.

Nella cartella io risulto come debitore, ma l’auto è cointestata a me e mio padre.

Sono residente nella casa di propèrietà dei miei genitori ed intestata ad essi.

Vorrei sapere se equitalia puo venire a pignorare beni in casa dei miei genitori oppure se visto che il debitore risultante dalla cartella sono io, se possono aggredire e pignoreare solo beni intestati a me, ovvero nessun bene!

Ho chiesto ad alcuni avvocati e praticanti e le rispsote sono assolutamente non eque, ma molto discordanti tra loro!!!

Tutti i beni mobili rinvenuti nella residenza del debitore, si presumono di appartenenza del debitore (Cassazione sentenza 7564/1994 e Cassazione sentenza 2553/1986). Trattasi di presunzione iuris tantum che potrà essere vinta dal terzo che si assuma proprietario dei beni pignorati attraverso il rimedio dell’opposizione di terzo all’esecuzione (vedi artt. 619 ss. c.p.c.), ferme le limitazioni alla prova testimoniale previste da questo particolare mezzo di opposizione.

Articolo 619 c.p.c. – Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni.

Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Se all’udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’articolo 616 tenuto conto della competenza per valore

Articolo 621 c.p.c. – Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

Insomma per provare che i beni rinvenuti nella casa presso cui risiede il debitore appartengono ad un terzo, quest’ultimo deve esibire le fatture di acquisto.

Aggiungo infine che molto raramente Equitalia procede al pignoramento presso la residenza del debitore, specie di questi tempi. A meno che non si tratti di una residenza di pregio, dove sia ragionevole ipotizzare la possibilità di pignorare di beni di notevole valore economico.

11 Maggio 2012 · Annapaola Ferri


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