Pignoramento immobile in comunione


Pignoramento ed espropriazione di beni ricadenti nella comunione legale





Se la banca creditrice della moglie (separata) del mio cliente pignora un immobile che ricade in comunione legale cosa si può fare? Preciso che non è stato dato alcun avviso al mio cliente! Deve essere fissata ancora l’udienza di vendita.

Inoltre il valore del credito è nettamente inferiore a quello del’immobile e il fascicolo lo detiene il giudice per sciogliere una riserva e non posso prendere visione degli atti, e il mio cliente non è costituito in quanto è venuto a conoscenza del fatto per via indiretta.

Preciso che il mio cliente è interessato ad avere l’immobile e non il 50% del ricavato. Qual è l’intervento opportuno da attuare? Un’opposizione?

Com’è noto, nella comunione legale (a differenza di quanto avviene per la comunione ordinaria) i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni della comunione. La quota non è un elemento strutturale della proprietà ma è solo la misura entro cui i beni possono essere aggrediti dai creditori particolari.

L’espropriazione dei beni della comunione per debiti gravanti in via principale sulla comunione legale si svolge secondo le regole ordinarie. Nel caso in cui l’obbligazione dei coniugi sia stata assunta congiuntamente non sorgono particolari problemi interpretativi; nel caso in cui, invece, l’obbligazione sia stata contratta da uno solo dei coniugi, si ritiene che, ove dal titolo esecutivo si possa desumere il carattere comune dell’obbligazione, si potra’ aggredire il bene comune per intero. L’espropriazione dovra’ essere quella ordinaria sui beni del debitore per il coniuge contraente e sui beni del terzo proprietario per la parte di responsabilità che il coniuge non obbligato, e nemmeno responsabile, deve sopportare.

I beni della comunione oltre a garantire primariamente i debiti della famiglia, in via sussidiaria garantiscono, nei limiti della quota dell’obbligato, i debiti contratti personalmente dal coniuge, conclusi senza il consenso dell’altro ed eccedenti il patrimonio personale del coniuge debitore. Viene, tuttavia, generalmente escluso che possa essere fatto carico al creditore procedente non solo di esperire preventivamente e con esito negativo l’azione esecutiva sui beni personali del coniuge obbligato, ma anche di compiere indagini. Si ritiene che sia il coniuge non debitore a dover eccepire l’esistenza di beni personali dell’altro coniuge, da aggredire preventivamente.

Nel caso in cui il creditore proceda per debiti contratti personalmente da uno dei coniugi, dunque, il coniuge non esecutato può opporsi all’esecuzione:

  1. eccependo l’esistenza di beni personali dell’altro coniuge, da aggredire preventivamente;
  2. contestando l’eventuale lesione della propria quota;
  3. chiedendo la sospensione del processo esecutivo e la separazione giudiziale dei beni.

1 Marzo 2015 · Marzia Ciunfrini


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