Pignoramento del conto corrente di Equitalia e violazione delle norme vigenti da parte della banca terzo pignorato


Decisioni Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - ricorso, pignoramento Equitalia o ADER, pignoramento pensione, ricorso Arbitro Bancario Finanziario





Avendo dei debiti con Equitalia la stessa mi ha pignorato il conto corrente in cui ricevo solo lo stipendio e non ho nessun risparmio. Ma il direttore della banca non vuole darmi l’ultimo stipendio ricevuto adducendo al fatto che Equitalia ha bloccato il conto corrente, ma siccome ho letto che con il decreto del fare decreto legge 69 del 21/06/2013 art 52 Equitalia non puo prendersi l’ultimo stipendio accreditato sul conto sono a chiedervi come mi devo comportare e come posso fare a farmi dare l’ultimo stipendio ricevuto.

Lei fa riferimento all’articolo 72 ter del dpr 602/73 (così come modificato dal decreto del fare) in base al quale, nel caso di accredito delle somme dovute a titolo di stipendio sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato (vale a dire la banca) non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

Va poi chiarito che è il terzo pignorato, ovvero la banca (e non Equitalia), una volta che le sia stato notificato il pignoramento, a bloccare il saldo di conto corrente, almeno fino a concorrenza del credito per cui si procede : ma deve farlo limitando il blocco alle sole somme indicate dalla normativa vigente, la quale esplicitamente dispone che gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato a titolo di stipendio.

Naturalmente, deve essere soddisfatta la condizione che il debito per cui Equitalia procede sia imputabile a crediti riconducibili all’omesso o insufficiente versamento delle imposte (non al mancato pagamento di sanzioni amministrative o di crediti contributivi).

In generale, in tema di pignoramento del conto corrente, a partire dal 27 giugno 2015 ed anche con riferimento ai procedimenti gia’ pendenti, trova applicazione la versione dell’articolo 545 del codice di procedura civile come modificata dal decreto legge 83/15, in base al quale le somme dovute a titolo di stipendio … nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

In buona sostanza, se il pignoramento del conto corrente interviene successivamente all’accredito dello stipendio dovra’ essere sempre lasciata disponibile (dal terzo pignorato, cioè dalla banca) al debitore una somma pari a 1.548 euro circa (equivalente a tre volte l’assegno sociale pari a 516 euro circa). Se, invece, il pignoramento del conto corrente interviene alla data dell’accredito le somme che eventualmente affluiscono sul conto corrente a titolo di stipendio possono essere decurtate solo nella misura prevista dalle norme che regolano il pignoramento di stipendi e pensioni.

Infine, l’articolo 546 del codice di procedura civile, prevede che nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio … gli obblighi del terzo pignorato [la banca ndr] non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.

In particolare, per quanto la riguarda (se il credito è riconducibile ad imposte) deve far rilevare al direttore della banca le tassative disposizioni previste dal comma 2 bis dell’articolo 72 ter del dpr 602/73, in base al quale, nel caso di accredito delle somme a titolo di stipendio o pensione sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

A questo punto, se non vuole, o non può, avvalersi dell’assistenza di un avvocato che diffidi la banca ed eventualmente proponga opposizione al giudice delle opposizioni stante il diniego del terzo pignorato ad adempiere alle precise disposizioni di legge a cui dovrebbe attenersi, le resta la possibilità di reclamare ed eventualmente proporre ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

Deve, quindi, presentare un formale reclamo alla banca, via raccomandata AR, in cui riporta semplicemente le disposizioni di legge appena richiamate (soprattutto l’eventuale riferimento all’articolo 72 ter del dpr 602/73), chiedendo che le vengano rese immediatamente disponibili le somme come previsto dalla normativa vigente.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR di reclamo indirizzata alla banca, in mancanza di una risposta o a fronte di una ulteriore conferma dell’atteggiamento assunto dal direttore, lei potra’ procedere a presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

La procedura di ricorso all’ABF e’ molto semplice, il dossier puo’ essere trasmesso per posta e non e’ necessaria l’assistenza legale. L’unico requisito richiesto per ottenere un giudizio equo e’ quello di esporre con chiarezza i fatti ed astenersi da considerazioni che non siano di stretta natura giuridica. Nell’istanza va anche chiesto un risarcimento, nei limiti che l’ABF riterrà equo, per i danni subiti in conseguenza a non aver potuto disporre delle somme necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia.

Ulteriori info in questo articolo.

27 Settembre 2015 · Giovanni Napoletano





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