Pignoramento casa del coniuge


Il regime patrimoniale legale della famiglia è la comunione dei beni, altrimenti detta comunione legale.





Mi sono sposato nel 1993 in regime di comunione legale e nel 1998 mio suocero donò un’abitazione a mia moglie. Nel 2007 io e mia moglie siamo passati alla separazione dei beni e nel 2014 ci siamo separati per via consensuale.

La domanda: la casa di mia moglie separata può essere attaccata dai miei debitori? So che i beni personali ottenuti tramite donazione non entrano in comunione, però c’è una cosa che mi turba: nell’atto di donazione quando vengono indicate le parti (mia moglie e mio suocero), si indica mia moglie con nome, cognome, professione, data e luogo di nascita, domicilio, codice fiscale e status patrimoniale: comunione legale. Io non ho partecipato in alcun modo all’atto dove è chiaramente scritto che è una donazione del padre alla figlia. Ma quel “comunione legale” mi turba. Grazie per il contributo che potrete darmi.

Il regime patrimoniale legale della famiglia è la comunione dei beni, altrimenti detta comunione legale.

I due regimi alternativi cui i coniugi possono accedere con una convenzione contenente una esplicita manifestazione di volontà, sono la separazione dei beni ed il fondo patrimoniale.

I beni ricevuti per donazione, anche dopo il matrimonio, sono esclusi dalla comunione legale.

16 Febbraio 2015 · Carla Benvenuto


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