E’ chiaro che una volta avvenuta la trascrizione del pignoramento del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) non avrebbero effetto, in pregiudizio del creditore pignorante, le eventuali alienazioni trascritte successivamente, anche se perfezionate in data anteriore alla notifica del pignoramento stesso.
Lei, forse, chiede se la vendita del veicolo, avvenuta prima della notifica del pignoramento, ma comunque in una situazione di conclamato sovraindebitamento ed incipiente insolvenza, possa costituire un atto di disposizione del debitore finalizzato a sottrarre al creditore beni su quest’ultimo avrebbe potuto soddisfarsi con un’azione esecutiva di pignoramento ed espropriazione, e dunque atto soggetto a revoca giudiziale.
Molto difficile che al creditore convenga pignorare un veicolo usato, soggetto a deprezzamento galoppante e con i problemi tipici di questa tipologia di azione esecutiva (i costi di custodia, e le altre spese, sebbene gravino sul debitore, devono comunque essere anticipate dal creditore), a meno che non si tratti di un bene di pregio, con un elevato valore di ricollocazione sul mercato.
Ancora più difficile, se non impossibile, che il creditore ottenga dal giudice l’accoglimento di una eventuale istanza di revoca dell’atto di vendita se il bene è stato acquistato da un terzo (non parente o affine del debitore) che non svolge attività professionale di compravendita di veicoli usati, e laddove il trasferimento dell’importo relativo alla transazione sia tracciabile e documentabile.
24 Dicembre 2016 · Annapaola Ferri