L’agente della riscossione (Equitalia o un concessionario per gli enti locali della PA) opera, per quanto attiene il pignoramento dello stipendio del debitore, nei limiti dell’articolo 72 ter del dpr 602/73, fermo restando quanto previsto dall’articolo 545 del codice di procedura civile.
In base al dpr 603/73, le somme dovute a titolo di stipendio possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro; resta ferma la misura del 20%, se le somme dovute a titolo di stipendio superano i cinquemila euro.
In base all’articolo 545 del codice di procedura civile, le somme dovute a titolo di stipendio possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni.
Ne consegue che la So.g.e.t. potrà pignorarle un altro decimo, dopodiché nessun concessionario della riscossione che agisca per l’Agenzia delle entrate o per un ente locale, potrà più toccarle lo stipendio fino a quando non ci sarà ulteriore capienza conseguente all’avvenuto rimborso di uno dei due crediti relativi ai pignoramenti in corso.
9 Maggio 2015 · Simone di Saintjust