Conto corrente cointestato con debitore


Il creditore personale del coniuge debitore può ottenere dal giudice fino alla metà del saldo di conto corrente cointestato fra i coniugi





Sono in comunione dei beni con mia moglie, la quale con l’attività che aveva ha contratto molti debiti. Ho un conto corrente intestato solo a me sul quale verserò una somma pari alla metà della vendita della nostra casa. Eventuali creditori, potrebbero aggredire anche il mio conto corrente oppure suddetto conto non rientra alle cose relative alla comunione dei beni?

Secondo giurisprudenza consolidata è legittima l’aggressione esecutiva di ognuno dei beni in comunione legale fra coniugi, per debiti personali contratti da uno di essi.

Quindi il conto corrente intestato al coniuge non debitore è pignorabile per debiti del coniuge debitore qualora il regime matrimoniale adottato dalla coppia sia quello della comunione dei beni.

Tuttavia, il coniuge non debitore ha diritto a percepire, in sede di distribuzione, la metà del ricavato (al lordo delle spese di procedura) della vendita del bene. Nel caso specifico di pignoramento del conto corrente, il coniuge non debitore ha diritto alla metà della disponibilità liquide ed in conto titoli.

Ancora, il coniuge non debitore potrebbe rivendicare le somme che nel conto corrente siano a lui esclusivamente riconducibili, assottigliando in tal modo la liquidità in comunione assoggettabile ad espropriazione. Ad esempio, il ricavato della vendita di un immobile ricevuto in eredità (bene che come sappiamo non rientra nella comunione fra coniugi) dal coniuge non debitore.

In pratica se il conto intestato al coniuge non debitore dispone di 100 euro al momento del pignoramento, e 40 euro costituiscono il ricavato (tracciabile) della vendita di un immobile ereditato dal coniuge non debitore, il creditore procedente del coniuge debitore potrebbe ottenere l’assegnazione di 30 euro a seguito di una opposizione all’esecuzione efficacemente condotta dal coniuge non debitore.

Usiamo il condizionale semplicemente perché il giudice potrebbe sempre ritenere (il diritto è anche opinione) del tutto irrilevanti le ragioni per le quali il denaro è stato versato sul conto corrente del coniuge non debitore, dal momento che il denaro é universalmente riconosciuto come bene fungibile per eccellenza (in pratica una volta versato sul conto corrente il ricavato della vendita del bene immobile ricevuto in eredità, quel denaro perde la propria genesi e si confonde con le altre disponibilità in comunione dei beni).

Insomma, il messaggio che si intende qui veicolare è che il conto corrente intestato al coniuge non debitore in comunione di beni con il coniuge debitore, deve ritenersi, in via prudenziale, pignorabile al 50% (nel senso che, sia chiaro, una volta pignorato per intero il conto corrente su azione esecutiva promossa dal creditore procedente nei confronti del coniuge debitore, il coniuge non debitore, con il necessario supporto di un avvocato, potrà riottenere, dal giudice dell’esecuzione adito, il 50% di quanto espropriato con il pignoramento). A fronte di questa presunzione prudenziale e delle difficoltà che vanno inevitabilmente affrontate per la tutela del coniuge non debitore, sarà meglio adottare tutte le precauzioni del caso.

Anche perché si corre sempre il rischio che il creditore accorto adotti la strategia processuale finalizzata a dimostrare che i debiti contratti dal coniuge debitore per finanziare la propria attività professionale siano stati utilizzati per soddisfare le esigenze familiari: il che renderebbe obbligato solidalmente al rimborso il coniuge non debitore (principio giuridico che vale comunque e sempre, anche se il regime matrimoniale adottato fosse stato quello della separazione dei beni).

15 Dicembre 2016 · Simonetta Folliero


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