Sono pignorabili i beni presenti nella casa in cui il debitore convive con i proprietari dell’immobile?


Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni





Mi riferisco a questa domanda: mettiamo il caso in cui il debitore abbia residenza con i genitori e che la proprietà della casa sia unicamente dei genitori, dimostrabile dal rogito e altri documenti, in questo caso non si dovrebbe presumere che anche i beni presenti nella casa siano di proprietà dei genitori quindi non pignorabili a fronte del debito del figlio? Ho fatto varie ricerche e ho letto in alcuni link che si esprime proprio questo concetto.

I link sono questi: [omissis]

E’ cosa reale o chi ha scritto tali articoli ha impegnato molta della sua fantasia?

Innanzitutto, il più totale rispetto va a colleghi, professionisti e blogger che scrivono su siti diversi da questo: non ci sfiora nemmeno l’idea di leggere i contenuti a cui conducono i link da lei proposti nel quesito (e che, per ovvie ragioni, abbiamo oscurato) al solo scopo di esprimere giudizi di qualsiasi natura su articoli redatti da altri autori e, soprattutto, sulla loro rilevanza giuridica.

Peraltro, nella pagina riservata alle note legali, che lei non ha certamente letto ed alla quale rimandiamo, c’è scritto chiaramente che non garantiamo (e come potremmo farlo) la correttezza, la completezza, l’aggiornamento e la coerenza dei contenuti (da noi) pubblicati: figuriamoci se potremmo metter bocca sui contenuti altrui, addirittura, come lei ci chiede, etichettandoli o meno, come fantasiosi.

A parte questo, tuttavia, e tacendo su un ragionamento le cui logiche conseguenze porterebbero a ritenere che anche i mobili, gli arredi e le suppellettili ubicati nella casa del conduttore debitore risulterebbero necessariamente di proprietà del proprietario dell’immobile affittato, il focus della questione di cui si discute è che di tutt’altro tenore sembrava essere il suo precedente quesito. Avevamo avuto l’impressione, ma probabilmente abbiamo inteso male, che lei si preoccupasse, soprattutto, di evitare ai suoi genitori anziani, soggetti a patologie cardiache e facilmente suggestionabili lo stress derivante dalla visita dell’ufficiale giudiziario e dal dover, inevitabilmente, assistere a tutte quelle operazioni a tale visita connesse.

E, a tale istanza abbiamo tentato di dare una risposta la più verosimile possibile, ricordando semplicemente che i giudici della Corte di cassazione, con la sentenza 23625/2012 (una fra le tante) hanno ribadito che l’ufficiale giudiziario, in occasione dell’accesso alla casa del debitore ed agli altri luoghi di sua appartenenza, ha il solo dovere dì astenersi dal pignorare l beni indicati dall’articolo 514 del codice di procedura civile come assolutamente impignorabili, il che vuol dire che egli non é tenuto ad un pignoramento indiscriminato.

Tuttavia, gli ermellini hanno anche tenuto a precisare che nel sistema delineato dal codice civile, assume un rilievo decisivo la nozione di appartenenza intesa come disponibilità, sicché i beni mobili che si trovano nell’ambito spaziale individuato dall’articolo 513 del codice di procedura civile si presumono appartenenti al debitore (si tratta della nozione di presunzione legale di proprietà); l’ufficiale giudiziario, pertanto, non può sindacare se a tale dato esteriore faccia riscontro, o meno, anche la titolarità giuridica, perché una valutazione del genere andrebbe a stravolgere la logica stessa della procedura e non spetta all’Ufficiale giudiziario effettuarla.

Insomma, affermano i giudici dislocati presso il Palazzaccio romano, ipotizzare che l’Ufficiale giudiziario abbia la possibilità di valutare l titoli giuridici idonei a giustificare l’eventuale appartenenza a terzi dei beni da sottoporre a pignoramento costituisce un’eventualità del tutto estranea al sistema delineato dal codice e dalle norme vigenti.

Ed allora, se il debitore non ha soldi per pagare dopo la eventuale notifica del precetto da parte del creditore, se risiede presso i propri genitori, se teme un pignoramento presso la sua residenza e se ci chiede come evitare che l’Ufficiale giudiziario si presenti a casa turbando la tranquillità di mamma e papà, l’unica risposta possibile è quella già fornita.

Risposta diversa ci sarebbe stata, invece, ad una domanda diversa, del tipo come liberare i beni pignorati nel corso di un’azione esecutiva portata a termine dall’Ufficiale giudiziario presso la residenza del debitore qualora questi coabitasse con i propri genitori eccetera eccetera …

E dunque, indipendentemente dalla valenza giuridica dei contenuti afferenti i link da lei inseriti e da noi oscurati, il problema sta a monte: il creditore ha tutto il diritto di effettuare una ricerca anagrafica e comandare all’Ufficiale giudiziario, dopo la notifica del precetto ed il mancato pagamento del dovuto nei termini di legge, di procedere al pignoramento presso la residenza del debitore; l’Ufficiale giudiziario ha il dovere di pignorare tutto il pignorabile: non è suo compito prendere visione del rogito o di altri documenti, né sorbirsi (magari dall’avvocato di parte, non certo dal debitore che è andato a spulciare link nostri o altrui) una dissertazione sulla normativa vigente e sulla giurisprudenza di legittimità, al momento consolidata, e valutare conseguentemente.

Solo in tempi successivi, i terzi pignorati (nella fattispecie mamma e papà) insieme ad un avvocato potranno poi rivolgersi al giudice delle esecuzioni del Tribunale territorialmente competente e con lui discutere della efficacia dei contratti di comodato, dei rogiti notarili e di altri documenti chiedendo di vincere la presunzione legale di proprietà imposta dall’articolo 513 del codice di procedura civile ed ottenere, così, la liberazione dei beni pignorati dall’Ufficiale giudiziario.

6 Giugno 2017 · Ludmilla Karadzic


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