Il nucleo familiare “fiscale” – ma esiste davvero?


Nucleo familiare ISEE ISEEU e famiglia anagrafica





Per compilare la autocertificazione per la richiesta di esenzione ticket per età e reddito (regione veneto) come va individuato (per i figli di coppie di unioni di fatto) il nucleo familiare fiscale se il figlio è a carico di entrambi i genitori (50% e 50%)?

In base a quanto previsto dalla Legge 537/1993 e successive modificazioni (art. 8, comma 16) sembra che hanno diritto a tale tipo di esenzione – tra l’altro – i cittadini di età inferiore a sei anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro. E secondo il Ministero della Salute e del ULSS di riferimento per “nucleo familiare” sembra che deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico (per “familiari a carico” sembra che si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali – in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).

Ho trovato in internet un sito istituzionale (Regione Emilia Romagna) di domande e risposte sul servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna. C’è scritto testualmente che, per i figli di coppie separate o unioni di fatto:

deve presentare l’autocertificazione – e pagare la quota ticket dovuta – il genitore che ha il figlio (sia minore che maggiorenne) a carico integralmente (100%) e usufruisce delle relative detrazioni fiscali. Se il figlio (sia minore che maggiorenne) a carico di entrambi i genitori (50% e 50%), sarà individuato di comune accordo il genitore che farà parte del nucleo familiare insieme al figlio.

Si dovranno naturalmente rispettare le previsioni di cui all’art. 155 del Codice civile (“Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli”) e si dovrà tener conto dei precedenti eventuali accordi o situazioni giudiziali già assunti sugli oneri di mantenimento e obbligo di cura verso i figli.”

(Un concetto simile, mai ai solo fini del beneficio del “Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti – Art. 1 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 ha riportato l’agenzia delle Entrate nella sua circolare n. 2/E del 3 febbraio 2009. Detto circolare recita: ogni soggetto (richiedente, coniuge, fili e altri familiari di cui all’articolo 433 del c.c.) può fare parte di un solo nucleo familiare. Pertanto ad esempio, in caso di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli a carico possono partecipare esclusivamente al nucleo familiare del genitore di cui siano a carico. In caso di figli a carico di entrambi i genitori, in assenza di disposizioni normativa al riguardo, si ritiene che i genitori possano liberamente scegliere come costituire il nucleo o i nuclei. In questo caso, si precisa che il figlio che compare nel nucleo di uno dei genitori non può comparire anche nell’eventuale nucleo dell’altro).

Quindi, sembra che i genitori possono, in comune accordo, scegliere il genitori che farà parte del nucleo familiare insieme al figlio? E’ corretto?

Immagino che il problema sia quello che nasce quando il genitore convivente con il figlio percepisce un reddito sensibilmente maggiore di quello che con il figlio non convive.

Di fronte a queste situazioni la scelta è puramente soggettiva se in ballo c’è il “nucleo familiare fiscale”.

Le cose sono sicuramente più chiare e definite, invece, se si discute del classico nucleo familiare: questo è univocamente individuato da genitore e figlio conviventi.

Un scelta diversa comporta assunzione di rischi di contestazione e revoca dei benefici conseguiti in caso di controlli (con risultanze che saranno, comunque, arbitrarie se alla base del regolamento non c’è il concetto di nucleo familiare).

Credo sia inutile girare per le regioni d’Italia a cercare appigli che giustifichino la posizione che più ci conviene o a fare la storia di precedenti disposizioni governative. Pura schizofrenia legislativa federalista italiota che non fa giurisprudenza.

Le disposizioni in materia di nucleo familiare e famiglia anagrafica sono chiare. Il nucleo familiare può essere individuato arbitrariamente solo se concorrono due condizioni:

  1. il figlio è maggiorenne e a carico fiscale al 50% ciascuno dei suoi genitori;
  2. il figlio non convive (non è incluso nello stato di famiglia) di alcuno dei due genitori.

La “famiglia fiscale” o il “nucleo familiare fiscale” non esistono. Sono solo entità astratte, forzature giuridiche quando richiamate all’infuori delle norme che regolano la fruizione delle detrazioni dei contribuenti nella dichiarazione dei redditi.

Si tratta, semplicemente, di un escamotage adottato dagli enti locali a corto di fondi per le prestazioni sociali agevolate nel tentativo di restringere la platea degli aventi diritto. Quando poi la “famiglia fiscale” o il “nucleo familiare fiscale” sono chiamati a surrogare i compiti per cui fu definito il concetto di “nucleo familiare”, ecco allora che emergono contraddizioni o zone grigie all’interno delle quali è possibile inventarsi le regole e la loro applicazione. Come nel caso di cui si discute.

La sostanza è questa: l’ultimo funzionario periferico che gestirà la pratica potrà decidere, a suo piacimento, se la “famiglia fiscale” di un figlio costituita con il genitore non convivente – quando il carico fiscale è ripartito al 50% fra i due genitori (di cui uno convivente) – può essere ritenuta ammissibile per accedere al beneficio.

10 Dicembre 2011 · Giorgio Valli


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