Opposizione a comunicazione preliminare dell’avvio di procedure esecutive e cautelari






Abbiamo un’infrazione del CDS commessa a marzo 2006 e correttamente notificata a maggio 2006.

Poi, una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento della multa comminata per l’infrazione commessa nel 2006, notificata a dicembre 2012, anche se io non l’ho mai ricevuta.

E, quindi, un sollecito di pagamento della cartella esattoriale, inviato per posta semplice il giorno 1 luglio 2014, su cui non c’è la mia firma e che rappresenta una comunicazione (a cui non si applicano i commi 537/543 L. 228/2010) e non un atto notificato dall’agente della riscossione.

Quindi la cartella esattoriale è nulla, per violazione dei termini di decadenza previsti dalla legge, perchè se notificata all’obbligato dopo oltre cinque anni dalla data di notifica del verbale di multa.

Intendo fare opposizione al preavviso di fermo affinché venga dichiarata nulla l’azione esecutiva, ma il difensore del comune dice che in tal caso devo innanzitutto verificare se nella relata di notifica del 2012 c’è o meno la mia firma (che sicuramente non c’è, ma se c’è cosa cambia? me la consegneranno il 29/07) e che la comunicazione inviata a luglio 2014 è un atto inesistente perchè su di esso non c’è la mia firma, per cui devo attendere la notifica del provvedimento che dispone il fermo, firmarlo e fare opposizione.

Possibile che, data la situazione, non è consentita l’opposizione al preavviso di fermo? e se è consentita quanto tempo ho per fare opposizione?

Certamente il sollecito di pagamento della cartella esattoriale, inviato da Equitalia per posta semplice, non è impugnabile, trattandosi di un atto interno all’esattore. Tanto è vero che non c’è stata alcuna notifica formale.

D’altra parte la giurisprudenza, come spesso accade, non è univoca sulla possibilità di impugnare, oltre i termini previsti dalla legge, una cartella esattoriale correttamente notificata, anche se affetta da vizi (nel suo caso, la cartella esattoriale è stata notificata dopo cinque anni dalla data di notifica del verbale).

In altre parole, impugnando un atto successivo (come il preavviso di fermo amministrativo) si rischia di vedersi respinto il ricorso, in quanto la cartella esattoriale viziata, ma correttamente notificata, avrebbe potuto essere opposta nei sessanta giorni successivi alla sua notifica.

Per questo motivo, il difensore civico le suggerisce di verificare la correttezza della notifica della cartella esattoriale del 2012 ed impugnare il preavviso di fermo amministrativo solo se la cartella non è stata correttamente notificata. Così, giusto per andare sul sicuro.

Sull’argomento è disponibile questo articolo.

L’alternativa resta quella di procedere con opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) prima che l’esecuzione abbia inizio (con il necessario supporto di un avvocato e con costi che, spesso, non compensano l’eventuale annullamento della cartella esattoriale).

22 Luglio 2014 · Giuseppe Pennuto


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