Nucleo familiare e soggetti a carico IRPEF – Si può scegliere il nucleo familiare di cui far parte?


Nucleo familiare ISEE ISEEU e famiglia anagrafica





In riferimento a questa discussione, vorrei sapere quali sono i riferimenti normativi che dicono che se i genitori sono viventi (e non indigenti) essendo io un soggetto non economicamente autonomo, non posso considerarmi a carico fiscale di mio fratello e, quindi, non posso entrare a far parte del nucleo familiare di mio fratello (pur essendo inclusa nella sua stessa famiglia anagrafica). Il codice civile non dice che l’alimentando può scegliere, fra gli obbligati al mantenimento, quello che gli offra maggiori garanzie?

Se proprio vuole, visto che è lei a richiamare l’articolo 433 del codice civile, è vero che in dottrina si è affermato che l’alimentando può rivolgere la sua domanda ad un obbligato di grado inferiore, quando questi, per le sue condizioni economiche, vicinanza, rapporti con l’alimentando offra maggiori garanzie di adempimento. Tuttavia, sempre in dottrina, si è pure affermato che l’alimentando, che rivolge la propria domanda ad un obbligato di grado inferiore, deve dimostrare che gli obbligati di grado superiore non abbiano la capacità economica richiesta.

Resta comunque saldo il disposto dalla norma civilistica, secondo la quale all’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

  1. il coniuge;
  2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
  3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
  4. il genero e la nuora;
  5. il suocero e la suocera;
  6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali; con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Forse, già che ci siamo, vale la pena aggiungere pure che, in base all’articolo 439 del codice civile, tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.

Concludendo, trattandosi di detrazione e non di deduzione, è evidente che per quanto riguarda la sola detrazione IRPEF è assolutamente neutra, per il fisco, la scelta di individuare il parente (o affine) a cui porsi a carico (parliamo del soggetto percipiente reddito uguale o inferiore ad euro a 2.840 euro e 51 centesimi) senza rispettare l’ordine tassativo stabilito dall’articolo 433 del codice civile (al massimo accade che si sceglie di porsi a carico di un parente, o affine, con maggiore capienza per le detrazioni, ma questa è una pratica considerata legittima).

Diversa è, invece, la questione quando la si inquadri nel contesto ISEE/ISEEU, laddove la scelta arbitraria del parente o affine a cui il soggetto che percepisce reddito uguale o inferiore ad euro a 2.840 euro (e 51 centesimi) si pone a carico fiscale, può determinarne l’inclusione in un nucleo familiare piuttosto che in un altro, con eventuali, possibili, conseguenze elusive (chiare, ad esempio, nella fattispecie, qualora il reddito percepito dal fratello convivente a cui ci si pone a carico fiscale risultasse sensibilmente inferiore al reddito percepito dai propri genitori).

27 Gennaio 2017 · Ornella De Bellis


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