Notifica atti a mezzo posta – Data di perfezionamento della notifica per notificante e destinatario


Notifica atti a mezzo posta





Annullamento per autotutela: ricevo un avviso di raccomandata (modello 26) e il 21 gennaio 2015 ritiro l’atto riguardante una ammenda per una riduzione ici del 2009.

Il timbro postale sulla busta era del 19 dicembre 2014, poi viene timbrato dall’ufficio postale dove l’ho ritiro in data 22 gennaio 2015

Quindi l’atto è stato consegnato all’ufficio postale entro la scadenza dei 5 anni, ma è stato consegnato dopo la scadenza dei 5 anni.

Ho presentato domanda di annullamento per autotutela riferendomi a questi articoli

PREMESSO

che in data __26.01.2015____ gli è stato notificato dall’Ufficio C.E.P. s.p.a. ( consorzio enti pubblici ) avviso di omesso versamento I.C.I. provv. n._2915/2009__ del __25/09/2014___ relativo all’anno di imposta_2009__;

CONSIDERATO

che tale avviso di accertamento/liquidazione è illegittimo/infondato per le seguenti motivazioni:
La cartella esattoriale mi è stata notificata da Poste Italiane con A/R , tramite mod. 26, il 22.01.2015, ed è da me stata ritirata in data 26.01.2015, pertanto in base a:
> legge 296/06, articolo 1 commi dal 161 al 167
> articolo 2948 comma 4 del Codice civile
> cfr. Cassazione nella sentenza numero 13970 del 26 luglio 2004
> cfr. Cassazione 2001/4760 e soprattutto, con riguardo alla sanatoria dei possibili vizi della notifica e ai suoi effetti,
Cassazione sezioni unite 2004/19854
> articolo 149 codice procedura civile e legge 890/82
> articolo 4, comma 1, della Legge 20 novembre 1982, numero 890
> legge 20 novembre 1982, numero 890. L’articolo 10 della legge 3.8.1999, numero 265 ha apportato modifiche al primo
comma dell’articolo 12 della legge 20 novembre 1982, stabilendo che: “Le norme sulla notifica degli atti giudiziari a mezzo
della posta sono applicabili alla notifica degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, numero 29, e successive

CHIEDE

A Codesto Ufficio di riesaminare l’atto sopraindicato e di provvedere al suo annullamento nell’esercizio del potere di autotutela.

Ho diritto all’annullamento ?

Purtroppo, non ha diritto all’annullamento: infatti la Corte di cassazione, nella sentenza numero 13970/2004 (successivamente confermata da altre quali: 20712/2013 e 40543/2021) ha precisato: deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato.

Il principio è stato poi ribadito innumerevoli volte, nel corso di questi ultimi anni, anche specificamente riguardo la notifica di un qualsiasi atto a mezzo servizio postale (notifica diretta).

Insomma, il momento di perfezionamento della notifica degli atti effettuata a mezzo del servizio postale, viene individuato:

  • per il notificante  nella data di consegna dell’atto all’agente notificatore o alle poste (per gli avvocati che si avvalgono della notifica diretta attraverso il servizio postale la data di notifica coincide, invece, con quella di spedizione);
  • per il destinatario, nella data di ricevimento dell’atto attestata dall’avviso di ricevimento, o dopo i dieci giorni di giacenza previsti in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.

In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste).  Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui è concreta la conoscibilità dell’atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell’atto (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione nel caso di irreperibilità).

7 Marzo 2015 · Tullio Solinas


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