Atti trasmessi via posta - Compiuta giacenza e perfezionamento della notifica per il destinatario
Com'è noto, nella notifica diretta effettuata tramite servizio postale, qualora il destinatario risulti temporaneamente assente, il postino lascia un avviso di giacenza dell'atto presso l'ufficio postale (a tale proposito, leggasi questo topic). In tale circostanza, è da confutare, a nostro parere, l'affermazione secondo la quale alcune Pubbliche Amministrazioni ritengono che qualora la giacenza superi i 10 giorni successivi al tentativo di consegna dell'atto non andato a buon fine, la notifica per il destinatario debba intendersi perfezionata il giorno in cui il postino ha lasciato l'avviso nella buchetta delle lettere (o sull'uscio di casa). Noi ci atteniamo, fino a prova contraria, alla sentenza della Corte Costituzionale numero 3 del 2010 che recita la notifica a mezzo posta si perfeziona, per il destinatario, non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ...
La notifica indiretta per compiuta giacenza degli atti inviati al destinatario via posta
Com'è noto, in materia civile, tributaria, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notifica degli atti: si parla, allora, di notifica indiretta via posta (articolo 8 legge 890/1982). In questo caso, il termine per il perfezionamento della notifica dell'atto impositivo quando non sia stata possibile la consegna del piego raccomandato ed esso sia stato depositato presso l'ufficio postale, e sia stata data notizia al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, è di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro dell'atto se anteriore. Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 25040/2017. ...
A partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (il quale ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notifica a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notifica semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 890/1982. L'applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario postula, peraltro, che il plico sia spedito all'indirizzo del destinatario, perché possa operare la presunzione di conoscenza fissata dall'art. 1335 del codice civile. E' illegittima, pertanto, la notifica di una raccomandata postale, della quale è rimasto ignoto il contenuto, inviata al precedente indirizzo in cui il destinatario svolgeva attività professionale, trattandosi ...