Mutuo interessi e rinegoziazione retroattiva


Decisioni Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - ricorso, mutuo casa, ricorso Arbitro Bancario Finanziario





Sono una ex dipendente di una compagnia di assicurazione che fa parte di un gruppo bancario: in quanto dipendente di una società controllata da un gruppo bancario, come tutti i dipendenti di quella banca, godevo di un mutuo a condizioni agevolate.

Nel contratto di mutuo era precisato che, laddove avessi perso la qualifica di dipendente, avrei perso il diritto all’applicazione delle condizioni particolari.

Ebbene, io mi sono dimessa 4 anni fa e non ho avuto alcuna comunicazione da parte della Banca in merito a una ricontrattazione del mutuo.

Dopo 4 anni dalla fine del rapporto di lavoro, la Banca vuole applicare, con effetto retroattivo, le condizioni di mutuo “non agevolate” che non furono applicate al momento delle mie dimissioni; più specificatamente, la Banca vuole applicare la maggiorazione di 3 punti percentuali, rispetto al tasso indicato nel contratto, così come previsto nell’atto di mutuo, per tutti i 4 anni trascorsi.

La cifra ammonta, pressappoco, a 17.000 euro.

Di seguito le mie considerazioni:

1. Sebbene la clausola sia ben esplicitata nel contratto di mutuo, non mi hanno ricontrattato il mutuo per 4 anni, ora possono pretendere di richiedere i versamenti precedenti?

2. Anche laddove possano richiedere i versamenti precedenti, non ritengo sia corretto l’applicazione del tasso di 4 anni fa per tutti gli anni. I tassi sono scesi e, pertanto, io avrei sicuramente richiesto una surroga del mutuo.

3. Per concludere io ho perso la possibilità della deducibilità per 4 anni.

Viene imposta un rinegoziazione del mutuo, peraltro unilaterale, laddove un negozio richiede necessariamente il consenso di entrambe le parti: il che connota la clausola del contratto, che prevede la rinegoziazione unilaterale, di sospetta vessatorietà.

In più, come lei correttamente rileva, l’applicazione differita e retroattiva della stessa clausola le arreca un danno evidente, che si sostanzia nel non aver potuto liberamente optare per una eventuale vantaggiosa surroga del mutuo e per non poter ormai più fruire delle detrazioni fiscali per i maggiori interessi applicati.

Il suggerimento è quello di adire l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per chiedere che venga dichiarata vessatoria la clausola contrattuale che prevede la rinegoziazione unilaterale del contratto di mutuo in seguito a dimissioni. O, in subordine, l’applicazione delle nuove, peggiorative, condizioni solo a partire dalla notifica della rinegoziazione unilaterale del mutuo. Oppure, qualora il Collegio ritenesse non vessatoria la clausola contrattuale di cui si discute e legittima l’applicazione differita e retroattiva di tale clausola, il risarcimento dei danni subiti per il ritardo non a lei imputabile.

Per poter sottoporre la questione all’ABF è necessario innanzitutto sporgere reclamo, con raccomandata AR, alla banca. Un semplice istanza in cui vengono riportate le riflessioni svolte nel topic e chiesta l’applicazione della rinegoziazione dal momento in cui lei è venuta a conoscenza della volontà della banca di applicare tassi più onerosi.

Qualora, decorsi 30 giorni dalla data in cui la banca riceve la sua istanza, non vi sia stato alcun riscontro oppure si registri il diniego della controparte ad una soluzione che tenga conto delle ragionevoli argomentazioni contenute nel reclamo, potrà essere presentato un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

Anche il ricorso all’ABF può essere inviato con raccomandata AR e non è necessario il supporto di un avvocato. Si tratterà semplicemente di ripetere i contenuti sviluppati nel reclamo alla banca, integrandoli con le richieste in subordine e la copia del contratto.

Per le info inerenti il ricorso all’ABF è possibile consultare questa sezione, ed in particolare, questo articolo.

24 Maggio 2015 · Piero Ciottoli


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