Notifica della multa dopo un cambio di residenza – Il calcolo dei 90 giorni


Cambio residenza, termini di notifica della multa





Oggi (22/08/2016) ho ricevuto appesa alla porta la comunicazione del messo comunale di andare a ritirare una multa da parte della Polizia Stradale. La data dell’atto è 11/04/2016, e in data 19/05/2016 ho comunicato il cambio di residenza.

La comunicazione del messo comunale è arrivata al nuovo indirizzo.

Non sono ancora andato a ritirare la multa, ma prima di farlo ho qualche domanda:

– Da che data devo iniziare a calcolare i 90 giorni? Dalla data dell’atto (11/04/2016) o di comunicazione di cambio di residenza (19/05/2016)?

– A che data devo calcolare i 90 giorni? Oggi (data di ricezione della comunicazione dal messo comunale), la data del ritiro della multa al Comune (che non ho ancora ritirato), la data di consegna al messo comunale (che non so) o ancora la data di ricezione della raccomandata che riceverò?

– In definitiva, mi consigliate di andare a ritirare subito la multa o di attendere qualche giorno per prendere tempo?

– Ci sono i termini per un ricorso dal vostro punto di vista?

Come sappiamo, le variazioni di indirizzo, ai fini della notifica di un atto, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica (decreto legge 223/06 convertito nella legge 248/06, articolo 37, comma 27).

Pertanto, il verbale di multa andava notificato, così come lo è stato, al nuovo indirizzo di residenza.

Inoltre, il giorno dal quale decorre il termine di 90 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di proprietà) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile (Cassazione, sezioni unite, sentenza 24851/2010).

Ammesso anche che l’annotazione della richiesta di cambio di residenza sia stata effettuata contestualmente il 19 maggio 2016 (cioè nello stesso giorno della richiesta) e che lei abbia fornito agli uffici anagrafici tutte le informazioni sul veicolo di proprietà alla guida del quale era stata accertata, in aprile, l’infrazione al Codice della strada, va poi considerato che la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 13970/2004 ha precisato che deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’agente incaricato della notifica (poste, messo comunale o ufficiale giudiziario).

Quindi, prima di eventualmente valutare la fondatezza di un eventuale ricorso (e comunque gli elementi fin qui acquisiti sembrano far propendere per una lite temeraria) andrebbe almeno acquisita, presso la Prefettura, l’informazione relativa alla data in cui la polizia stradale ha affidato il verbale di multa all’agente preposto al perfezionamento della notifica nelle mani del destinatario.

Anche per quanto sopra esposto, il momento del ritiro dell’atto sarà determinante (fino al limite massimo del periodo giacenza) solo per i termini di proposizione di un eventuale ricorso ma, assolutamente, non per concretizzare un vizio di notifica dell’atto.

23 Agosto 2016 · Giuseppe Pennuto


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