Mi hanno notificato un decreto ingiuntivo ma non ho i soldi per pagare – e adesso?


Il debitore può stare tranquillo: per fortuna, il mancato pagamento dei debiti non costituisce reato in Italia





Dopo la notifica del decreto ingiuntivo lei ha 40 giorni di tempo per scegliere se pagare o contestare il credito mediante una opposizione al decreto ingiuntivo, avviando così una causa ordinaria.

Trascorsi i 40 giorni, il creditore, con il decreto ingiuntivo non opposto potrà chiedere all’ufficiale giudiziario il precetto e procedere con il pignoramento.

I tempi per il pignoramento variano: il creditore deve prima individuare cosa pignorare e se c’è speranza di recuperare qualcosa. Ad esempio il creditore dovrebbe conoscere presso quale banca lei ha un conto corrente per pignorare il conto, oppure chi è il suo datore di lavoro per poter procedere al pignoramento del quinto dello stipendio.

Se, comunque, questo può farle piacere aggiungo che non sarà costretto a presentarsi davanti al giudice, nè la porteranno in galera per non aver pagato quanto il giudice le ingiunge.

Possono essere pignorati anche beni mobili? Ovvero rischio che mi entrino in casa per portarsi via il divano il cellulare o cose simili? Come funziona il pignoramento del conto?

Si tratta di una cifra intorno ai 3000 euro, io sul conto corrente qualcosa ho, ma sono i piccoli soldi per pagare le bollette e mangiare. ed ogni tanto mia mamma mi versa dei soldi come aiuto per vivere.

La mia unica proprietà e l’autovettura, che sto cercando di vendere, una volta trascorsi i 40 giorni, indicativamente quanto tempo avrei prima che l’auto mi venga bloccata?

In assenza di opposizione, trascorsi i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, può essere notificato al debitore un precetto con il termine ultimativo di 10 giorni per il pagamento.

Decorso tale termine dalla notifica del precetto, il creditore, entro 90 giorni, dovrà procedere, ad esempio, al pignoramento del conto corrente o dello stipendio presso il datore di lavoro oppure presso la residenza (o il domicilio) del debitore.

E’ evidente che il creditore avvia la procedura di riscossione coattiva, con la notifica del precetto, solo quando è in possesso di informazioni che gli garantiscano un pignoramento fruttuoso.

Dobbiamo infatti partire dal presupposto che le procedure di pignoramento costano. Non solo: una volta pignorato un bene mobile (arredi, quadri, gioielli, autovetture ecc…) o lo si lascia nella disponibilità del debitore (e siamo punto e a capo) oppure bisogna anticipare anche le spese di custodia.

Ancora: il bene mobile pignorato va venduto. Ed anche per le procedure di vendita all’asta dei beni pignorati il creditore deve anticipare soldi che sebbene facciano lievitare il credito, non è certo che rivedrà con il ricavato della vendita.

Per questo motivo si preferisce il pignoramento presso terzi: pignoramento del conto corrente (tutto il denaro che è disponibile) o dello stipendio (il 20% del netto).

Per questo il creditore cercherà di evitare il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, a meno che non si tratti di una residenza che lasci sperare di fare incetta di oggetti e/o arredi che possano essere facilmente e remunerativamente venduti all’asta.

Per lo stesso motivo il creditore eviterà di pignorare un’utilitaria usata.

9 Aprile 2014 · Ludmilla Karadzic


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