Alla luce di quanto espresso dalla circolare Inps 94/2015 in materia di NASPI, ed in riferimento a questa precedente domanda, il punto 2-7, ultimo paragrafo, recita quanto segue: Quando la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo di maternità, disoccupata ed in godimento di prestazione di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anche qualora siano trascorsi sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternità. Detto ciò la mia domanda è: l'indennità di maternità, anche anticipata per gravidanza a rischio, mi viene comunque pagata anche se trascorsi 60 giorni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro? ...
Anche le madri disoccupate hanno diritto all'indennità di maternità
Cominciamo con il definire cosa sia il congedo di maternità: il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prima del parto comprende i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e il giorno del parto nonché gli eventuali periodi di interdizione anticipata disposti dall'azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio); Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dopo il parto comprende i 3 mesi successivi al parto e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro ...
Sono un datore di lavoro che dal prossimo mese avrà una dipendente in maternità obbligatoria: l'indennità dovrò anticiparla in busta paga ma che domanda devo fare per ottenere successivamente il rimborso dall'INPS? ...