Recupero indebiti pensionistici INPS a carico degli eredi - Cosa dobbiamo fare?
Ho ricevuto una raccomandata ar da parte dell'inps in qualità di erede: l'inps mi informa che dal 01 giugno 2010 al 30 aprile 2013 sulla pensione di mio padre eliminata per decesso, è stata corrisposta la somma di euro 417,08 non spettante per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante; è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Scrive ancora che l'istituto per legge, deve procedere al recupero della predetta somma rivolgendosi anche agli eredi che siamo tre e non quattro come ha scritto l'imps perché è deceduta anche mia madre da oltre un anno. Scrive ancora che, come previsto dagli artt. 752 e 754 cc, bisognerà pagare entro trenta giorni del ricevimento della raccomandata. Vorrei sapere se in base alla sentenza della ...
Prescrizione e decadenza per il recupero degli indebiti INPS
Prescrizione del diritto alla restituzione degli indebiti pensionistici Il diritto alla restituzione degli indebiti pensionistici è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'articolo 2946 del codice civile. Qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), il termine di prescrizione decorre dalla data della ricezione della comunicazione, in conformità all'articolo 2935 del codice civile, che dispone la decorrenza del termine prescrizionale dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Altrimenti, la prescrizione del credito decorre dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita. La prescrizione, trattandosi di indebiti, si compie con il decorso di dieci anni che si calcolano a ritroso dall'invio della comunicazione del provvedimento di recupero all'interessato. Pertanto sono recuperabili le differenze di pensione erogate indebitamente sui ratei corrisposti nel decennio anteriore all'invio della comunicazione dell'indebito. Prescrizione del diritto alla restituzione degli ...
La giurisprudenza prima della riforma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, riteneva pignorabile (o sequestrabile) l'importo versato nel conto corrente del trattamento pensionistico o da retribuzione da lavoro dipendente in base al principio secondo il quale le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici o di lavoro e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all'articolo 2740 del codice civile e cioè che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. L'articolo 545 del codice di procedura civile, espressamente disciplina ora la pignorabilità (e di converso la sequestrabilità in sede penale) anche delle somme versate nel conto corrente provenienti da pensione o da reddito da lavoro dipendente (stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa ...