Quali sono le regole di iscrizione nelle centrali rischi del debitore inadempiente classificato come cattivo pagatore?


Cattivi pagatori - iscrizione in centrale rischi





Vorrei chiedervi come appare la segnalazione di un debitore nelle banche dati (Crif, Experian e Centrale rischi della banca d’Italia).
Per esempio, se io sono debitore di 3 diversi finanziamenti dei quali ho interrotto i pagamenti, sono segnalato solo come moroso oppure per ogni finanziamento risulta, per esempio: debito iniziale Euro 40.000, debito pagato 10.000 restante 30.000 debito non onorato. Oppure c’è per ognuno dei debiti contratti una generica segnalazione? Lo chiedo, perchè a un mio familiare la Banca, alla quale ha chiesto un piccolo finanziamento ha comunicato che se le segnalazioni non sono molto gravi forse glielo si può concedere. Ancora, può la banca senza consenso del richiedente il finanziamento controllare la sua situazione debitoria nelle centrali rischi?

La Centrale Rischi della Banca d’Italia (CR), contiene informazioni su mutui, anticipazioni e aperture di credito pari o superiori a 30 mila euro e sui crediti classificati “a sofferenza” di qualsiasi importo: le banche e le finanziarie sottoposte alla vigilanza di Bankitalia sono obbligate, per legge, a fornire i dati che alimentano l’archivio elettronico.

Invece, le Centrali Rischi private nascono sulla base di accordi volontari tra banche e finanziarie (con le società che gestiscono gli archivi elettronici, appunto CRIF EURISC, EXPERIAN CERVED, CTC) per raccogliere ed elaborare i dati relativi ad esposizioni anche di poche migliaia di Euro. Nei SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie) sono contenuti i dati riguardanti anche eventuali richieste di carte di credito o acquisti di beni al consumo. Pertanto le segnalazioni associate ad un prestito erogato dal creditore possono comparire in più banche dati, se il creditore ha stipulato accordi con più SIC.

E’ evidente che banche e finanziarie possono consultare la informazioni contenute nei circuiti SIC privati di cui fanno parte (le banche ed alcune finanziarie sottoposte a specifica vigilanza accedono anche alla Centrale Rischi della Banca d’Italia) solo previo consenso del richiedente accesso al credito, allo scopo di valutarne il merito creditizio. Tuttavia il consenso è condizione necessaria per l’istruzione della pratica relativa alla concessione del prestito stesso: in pratica, quando chiediamo un prestito, ci viene contestualmente fatto firmare anche il consenso per l’accesso ai dati contenuti nei SIC e per il trattamento dei dati personali relativo alle segnalazioni che accompagnano il ciclo di vita del prestito, dalla concessione fino alla definitiva estinzione.

E’ altresì evidente, che la valutazione del merito creditizio del richiedente il prestito è effettuata non solo sulla base delle eventuali segnalazioni già contenute nei SIC, ma, anche, in relazione ad una autonoma valutazione che tiene conto delle politiche gestionali proprie dell’istituto erogante il credito.

21 Febbraio 2017 · Carla Benvenuto


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