INPS – mancata restituzione del debito






Dall’anno 2007 svolgo l’attività di Agente di Commercio.

All’atto di apertura della Partita IVA ho commesso, inconsapevolmente, un grave errore che ha comportato la mancata apertura della mia posizione Inps.

Di conseguenza negli anni successivi l’Istituto non mi ha chiesto il versamento dei contributi e io, con colpevole superficialità, non me ne sono preoccupato.

A dicembre 2010 ho deciso di porre rimedio autodenunciando all’INPS la mia posizione debitoria.
Pochi mesi dopo l’Ente previdenziale mi ha presentato, tramite avviso bonario con lettera raccomandata, il conto: tra sanzioni pesantissime, interessi e contributi mai versati, circa 14.500,00 €.

Ho chiesto la rateizzazione dell’importo (24 rate). Fino ad oggi ho provveduto, non senza fatica, al pagamento delle rate nonchè al versamento dei contributi dovuti per l’anno in corso (2011).

Recentemente la mia situazione lavorativa è cambiata: il rapporto con la mia Casa Mandante si è interrotto bruscamente e, non avendo attualmente un reddito, l’eventualità di non riuscire a saldare le prossime rate è diventata per me concreta.

Quali saranno le probabili conseguenze di un mancato pagamento delle rate residue (circa 10.000,00 €)?

L’iter in questi casi cosa prevede?

La mia preoccupazione è legata soprattutto alla possibilità che, nella peggiore delle ipotesi, l’INPS o chi per essa proceda al pignoramento dei miei beni.

Risulto infatti proprietario di un’automobile di valore inferiore al mio debito e, ahimè, di un immobile (in comproprietà e gravato da usufrutto a favore di una terza parte). Rischio realmente di ‘perdere’ la casa?

L’articolo 30 del decreto legge 78 del 2010 come modificato in sede di conversione della legge 122 del 2010, prevede che a decorrere dal primo gennaio 2011 l’Inps provveda al recupero dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L’avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, anche in conseguenza lla concessione di una dilazione di pagamento.

Dalla notifica dell’avviso di accertamento, verrà seguita questa tempistica:

INPS – mancata restituzione del debito

Il pignoramento dell’immobile è una opzione possibile per l’azione esecutiva. L’usufrutto a favore di un terzo è quantificabile in valore e come tale può essere scorporato dalla nuda proprietà rendendo aggiudicabile in asta quest’ultima.

24 Novembre 2011 · Marzia Ciunfrini


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