Incasso di un assegno presentato allo sportello dopo la scadenza dei termini


Come lei dimostra benissimo di sapere, l'assegno presentato dopo la scadenza dei termini deve essere comunque pagato.





Buonasera a tutti, ho un grosso problema: ho in mano un assegno bancario non trasferibile a mio nome che è datato 2011. Non l’ho mai incassato per accordi con chi l’ha emesso, ed ora che questi accordi sono stati disattesi mi sono presentato per versarlo.

Il cassiere ha subito detto che i loro sistemi non permettevano la registrazione di una data così vecchia. Allora mi sono rivolto al direttore che ora sta interpellando l’ufficio legale della banca per sapere cosa deve fare. Chiedo una cosa importante.

Siccome il correntista che ha emesso l’assegno, anche lui titolare del conto nella stessa filiale, è un “pesce grosso”, ho messo le mani avanti dicendo di non provare a mettere i bastoni tra le ruote per tutelare quel correntista. E ho intimato al direttore di non provare a mettere in moto le solite chiamate informali a tutela dei soliti noti.

Chiedo … sono conscio esista il diritto di revoca all’incasso, ma tale revoca può avvenire dopo aver appreso la notizia dalla banca della mia operazione o deve necessariamente avere data precedente?

Insomma, se io so di avere un assegno fuori e non volessi venisse incassato presento alla banca la revoca scritta all’incasso, ma se non lo faccio e faccio il furbo, produco la revoca nel giorno in cui mi chiamano dicendomi che l’assegno sta per essere incassato. E’ lecito?

Come lei dimostra benissimo di sapere, l’assegno presentato dopo la scadenza dei termini deve essere comunque pagato. Se sul conto corrente del traente (colui che ha emesso l’assegno) non c’e’ sufficiente liquidità ad assicurarne la copertura, la banca (o Poste Italiane) deve elevare il protesto e provvedere alla segnalazione in CAI (Centrale Allarme Interbancaria).

Ciò, naturalmente, a meno che, il traente non abbia dispensato la banca dal pagamento con effetto vincolante, disponendo un ordine formale di revoca dell’assegno se portato all’incasso dopo la scadenza dei termini di presentazione.

Ora, se il direttore della banca si accorda con il traente accettando dal traente e, mettendo agli atti, una revoca di pagamento con data anteriore a quella in cui l’assegno è stato presentato allo sportello, commette un reato. Non ci vuole la zingara per capirlo.

Il problema, è come sempre, poter dimostrare l’illecito.

In ogni caso, l’assegno non pagato perché presentato oltre i termini, le darebbe comunque modo di chiedere un decreto ingiuntivo, se riesce a dimostrare al giudice la sussistenza del rapporto sottostante per il quale l’assegno è stato emesso.

15 Novembre 2014 · Annapaola Ferri


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