Imposta sostitutiva su straordinario e premi di produttività


In merito alla possibilità di applicare il particolare regime di favore previsto dall'articolo 2, lett.





Si chiede se l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 10 per cento possa essere applicata al personale navigante di volo dell’aviazione civile in relazione al compenso, comprensivo dell’indennità di volo minima garantita, corrisposto in relazione alle ore di servizio svolte nella fascia notturna.

In merito alla possibilità di applicare il particolare regime di favore previsto dall’art. 2, lett. c), del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, e successive proroghe e modifiche, è stato più volte chiarito che tale regime è applicabile anche alle indennità o alle maggiorazioni di turno in caso di lavoro diurno e all’intero compenso percepito (compenso ordinario più maggiorazione) in caso di lavoro notturno, a condizione che gli stessi siano subordinati al perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell’impresa da rendere nelle apposite annotazioni del CUD.

Per il 2011, l’agevolazione è subordinata alla riconducibilità di tali compensi alla contrattazione collettiva territoriale o aziendale.

Per quanto concerne la possibilità di comprendere l’indennità di volo minima garantita nel compenso per il lavoro notturno da assoggettare ad imposta sostitutiva del 10 per cento, si osserva che ai sensi dell’art. 51, comma 6, del TUIR, l’indennità di volo concorre alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del suo ammontare.

Si ritiene che tale disposizione, che detta il criterio ordinario di determinazione del reddito di lavoro dipendente, sia alternativa all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e che conseguentemente si possa:

  1. assoggettare ad imposta sostitutiva l’intero importo dell’indennità di volo compresa nel compenso per il lavoro notturno;
  2. optare per la tassazione in modo ordinario dell’intero premio facendo concorrere l’indennità di volo alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del suo ammontare.

Esempio: Compenso complessivo per lavoro notturno pari a Euro 1.000,00 di cui Euro 400,00 per indennità di volo notturno:

  1. Se il lavoratore opta per l’applicazione dell’imposta sostitutiva la tassazione sarà pari al 10 per cento di Euro 1.000,00 ovvero Euro 100;
  2. Se invece il lavoratore opta per la tassazione ordinaria, la ritenuta ordinaria si applicherà sull’importo di Euro 800,00 composto per Euro 600,00 da compenso per lavoro notturno al netto dell’indennità di volo e per Euro 200,00 dal 50 per cento dell’indennità di volo di Euro 400,00.

3 Marzo 2012 · Piero Ciottoli


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