Il fermo amministrativo decade?


Il fermo amministrativo è una misura cautelare disposta da Equitalia sul veicolo di proprietà del debitore.





Nel 2009 ho acquistato uno scooter mi sono recato in agenzia con il venditore per effettuare la pratica del passaggio di proprietà: abbiamo firmato i vari documenti, ho saldato il venditore e sono andato via con il mio scooter e il permessino per circolare.

Dopo qualche settimana sono tornato in agenzia a ritirare i documenti dell’avvenuto passaggio di proprietà, ed è stato li che ho trovato la sorpresa: mi sono trovato il certificato di proprietà intestato a me, ma con un fermo amministrativo di circa 6000 euro a nome del precedente proprietario.

Ho chiesto chiarimmenti in agenzia e mi hanno detto che io avevo richiesto solo il passaggio di proprietà non la verifica della situazione del mezzo: dopo diversi minuti di diatriba mi ha consigliato di contattare il venditore per cercare di risolvere la situazione.

Il venditore mi ha detto che non era al corrente del fermo e in ogni modo stava attraversando una situazione economica drastica e non poteva restituirmi il danaro. Quindi mi trovo un mezzo sottoposto a fermo che non può circolare.

La mia domanda è possibile che l’esattore non si sia fatto vivo nei miei confronti? La data del fermo risale al 2004, quanto tempo ha l’agenzia a procedere con il sequestro e la vendita all’asta?

Spero di trovare consigli efficaci su come sbloccare questa situazione, anche perché avrei veramente la necessità di poter utilizzare il mezzo.

Il fermo amministrativo è una misura cautelare disposta da Equitalia sul veicolo di proprietà del debitore. Si tratta di un provvedimento legato al bene, nel senso che se, improvvidamente, si procede all’acquisto di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, la misura cautelare permane anche dopo il trasferimento di proprietà e l’acquirente si fa carico dei disagi che ne conseguono.

Ciò non vuol dire che il debito, per il quale è stato disposto il fermo amministrativo, viene trasferito all’acquirente: ma, semplicemente, che si potrà procedere alla cancellazione del fermo amministrativo solo quando il debito sarà stato saldato dal venditore debitore o sarà intervenuta la prescrizione del credito.

Ragion per cui l’esattore non chiederà mai all’acquirente il saldo del debito.

Inoltre, l’introduzione del fermo amministrativo è stata giustificata proprio dall’esigenza di penalizzare il debitore senza costringere il creditore a sostenere onerose ed infruttuose procedure di espropriazione. Quasi sempre la vendita all’asta di un veicolo usato non copre il debito: nel caso di uno scooter non coprirebbe nemmeno i costi della procedura.

Essendo il fermo amministrativo conseguente al mancato pagamento di una cartella esattoriale, la possibilità di cancellazione del fermo amministrativo è, dunque, condizionata dal pagamento del debito iscritto a ruolo oppure alla prescrizione della cartella esattoriale da cui origina il provvedimento di fermo.

La prescrizione della cartella esattoriale dipende, a sua volta, dalla natura del credito vantato dalla PA: in generale quinquennale per tributi locali, sanzioni amministrative ed evasione contributiva; decennale per Irpef, IVA, Irap, imposte di registro ecc., ovvero per debiti verso lo Stato.

E’ sufficiente una intimazione di pagamento, periodicamente notificata al debitore, per interrompere i termini di prescrizione del credito.

L’unica azione efficace possibile doveva essere esercitata al tempo dell’acquisto del veicolo, nel 2009: il compratore a cui viene tenuta nascosta l’esistenza del fermo amministrativo sul veicolo oggetto di compravendita può rivalersi sul venditore con un’azione di rimborso del danno.

Da ricordare, infine, che il bollo su un veicolo sottoposto a fermo amministrativo è comunque dovuto. La procedura corretta da seguire, per evitare di pagare il bollo anche per il periodo in cui il veicolo e’, o e’ stato, sottoposto a fermo amministrativo, e’ quella di chiederne l’esenzione.

L’esenzione si ottiene recandosi recarsi presso gli uffici regionali preposti al servizio di riscossione dei tributi locali, producendo un atto sostitutivo di notorietà in cui si dichiara la temporanea perdita di possesso del veicolo conseguente all’avvenuta iscrizione di fermo amministrativo ed i relativi periodi in cui il fermo amministrativo e’ stato disposto.

Se gli uffici regionali non accettano la dichiarazione sostitutiva come documento idoneo ad ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo per temporanea perdita di possesso, allora sara’ necessario produrre una visura della targa del veicolo.

La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo risultanti in quel momento comprese, naturalmente, quelle relative ai periodi in cui sul veicolo e’ risultato iscritto un provvedimento di fermo amministrativo.

Non preoccuparsi di questo aspetto vuol dire aggiungere il danno alla beffa.

Concludendo, non possiamo darle nessun suggerimento efficace per sbloccare l’antipatica situazione in cui lei si è venuto a trovare, suo malgrado, coinvolto; se non augurarle che, prima o poi, qualcuno provveda al furto del veicolo.

La trafila burocratica per rottamare un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, pur possibile se il proprietario è diverso dal debitore, è, infatti, estenuante.

15 Agosto 2015 · Giuseppe Pennuto


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Cartelle esattoriali multe e tasse » Il fermo amministrativo decade?. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.