Sia in sede di separazione che di divorzio la normativa vigente consente al giudice di assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, solo se a lui risultino affidati figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti. Tale orientamento, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile, invece, in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso i quali non sussiste, invero, proprio in ragione della loro acquisita autonomia ed indipendenza economica, esigenza alcuna di speciale protezione. L'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario risponde all'esigenza di tutela degli interessi dei figli, con particolare riferimento alla conservazione del loro "habitat" domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi, con la conseguenza che detta assegnazione non ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia ...
Nel giudizio di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d'ufficio. In particolare, in materia di assegno di mantenimento per il figlio, il genitore affidatario può chiedere un adeguamento del relativo ammontare, alla stregua della svalutazione monetaria o del sopravvento di altre circostanze, verificatesi nelle more del giudizio, in particolare relative alle mutate condizioni economiche dell'obbligato ovvero alle accresciute esigenze del figlio. Infine, quando la casa familiare non sia stata assegnata al coniuge affidatario dei figli, deve valere il principio che il suo godimento, da parte del coniuge non affidatario, costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto ...
Mutuo cointestato » La detrazione degli interessi passivi dopo la separazione
In un mutuo cointestato tra due coniugi, gli interessi passivi del mutuo si possono scaricare al 100% cento, anche in caso di separazione legale? Nella fattispecie di una separazione legale, e a seguito di un eventuale riassetto patrimoniale fra i coniugi, la detrazione degli interessi passivi spetta, nell'intera misura o pro quota, a chi risulta essere titolare della proprietà dell'immobile e intestatario del contratto di mutuo, anche soltanto mediante accollo interno. Inoltre, la circostanza che il coniuge, sempre a seguito degli accordi di separazione, non utilizzi più direttamente l'immobile come abitazione principale non gli è di ostacolo al conseguimento del beneficio fiscale, se l'utilizzo stesso avviene da parte di un suo familiare. Sono considerati tali i figli, ma anche l'ex coniuge, finché non interviene la sentenza di divorzio. ...