Garanzie bancarie e responsabilità patrimoniale dei soci sas


Responsabilità patrimoniale dei soci e degli amministratori, responsabilità patrimoniale nelle società di persone





Una società in accomandita semplice ha 4 soci (un accomandatario amministratore e 3 accomandanti) ed esiste un prestito bancario (chirografario) di circa 200 mila euro a nome della sas con firme personali di garanzia di tutti i soci.

Da tempo le rate non sono pagate, in attesa di poter riprendere i pagamenti. La sas ormai non ha più beni di valore, mentre l’amministratore possiede beni il cui valore supera i 200 mila euro.

In caso di azioni esecutive, i beni degli altri soci, possono essere attaccati dalla banca?

La banca deve iniziare con i soli beni dell’amministratore, visto che sono abbondantemente capienti?

Se iscrivono ipoteche giudiziali su tutti i beni, i soci accomandanti, si possono opporre?

Il problema che lei pone, ci sembra di capire, è sapere se a fronte di una insolvenza della società in accomandita semplice, posto che è universalmente noto che i soci accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente per i debiti sociali, mentre i soci accomandanti ne rispondono solo nei limiti della quota conferita (responsabilità limitata) – risultano prevalenti le fideiussioni prestate insieme dal socio accomandario/amministratore e dai tre accomandanti o la responsabilità patrimoniale, illimitata e solidale, del socio accomandatario.

Per rispondere alla domanda, bisognerebbe conoscere le clausole contrattuali della fideiussione prestata dai soci (accomandatari e accomandanti) in riferimento soprattutto al beneficio di escussione nei confronti del debitore principale (la società) e nell’ipotesi, più comune (e data per scontata) che i garanti siano obbligati solidalmente.

Prima ipotesi: la garanzia prestata dai soci non prevede il beneficio di escussione dell’obbligato principale.

In questo scenario il creditore aggredisce i beni dei fideiussori senza tentare previamente l’escussione della società, avviando l’azione esecutiva sui beni del debitore (o dei debitori, siano essi accomandatari o accomandanti) che vengono ritenuti, insindacabilmente, più idonei a perseguire la finalità di riscossione coattiva del debito.

Seconda ipotesi: il contratto di garanzia prevede, per i fideiussori, il beneficio di escussione dell’obbligato principale.

In tale ipotesi, il creditore (la banca) è obbligato a tentare, prima di rivolgersi ai garanti, l’escussione della società in accomandita semplice, e laddove questa non abbia disponibilità di beni pignorabili, quella del socio accomandatario/amministratore.

Insomma, la linea di discrimine della intangibilità patrimoniale dei soci accomandanti passa per una clausola del contratto di fideiussione laddove essa preveda, o meno, il beneficio di escussione del debitore principale (cioè della società e quindi del socio accomandatario/amministratore obbligato illimitatamente).

9 Settembre 2014 · Ludmilla Karadzic


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