Fermo amministrativo veicoli, come uscirne?


La soluzione più banale, che sicuramente gli eredi avranno già scartato, è quella di pagare il debito che il de cuius aveva con Equitalia.





Ecco i fatti: nel 2010 Equitalia sottopone a fermo amministrativo 2 veicoli, nel 2014 il debitore (e proprietario delle autovetture) è deceduto.

Ora gli eredi si ritrovano con queste 2 auto bloccate, volevo sapere se c’era la possibilità di fare qualcosa. Considerando che il valore economico di questi mezzi è nullo, sarei contento anche se si potessero demolire.

La soluzione più banale, che sicuramente gli eredi avranno già scartato, è quella di pagare il debito che il de cuius aveva con Equitalia.

Per quanto attiene la demolizione dei veicoli basta cercare su Google per trovare indicazioni su soluzioni border line: presa in carico del veicolo in fermo amministrativo per manutenzione o deposito e successivamente, a fronte del mancato pagamento del servizio da parte del proprietario, esercizio del diritto di ritenzione, ex artt. 2756 e 2797 del codice civile, da parte del proprietario dell’officina.

Infatti, in caso di omesso pagamento o ritardato ritiro, il riparatore ha la facolta’ previste dalla legge in suo favore, per la realizzazione del proprio credito relativo alle prestazioni di riparazione e conservazione già effettuate.

In particolare, il riparatore ha diritto di ritenzione per le spese di riparazione, manutenzione e custodia del veicolo sino a quando non sia stato soddisfatto integralmente il suo credito, e con espresso diritto alla vendita del bene secondo la procedura prevista per la vendita del pegno.

Articolo 2756 – Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento. I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede. Il creditore puo’ ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non e’ soddisfatto del suo credito e puo’ anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Articolo 2797 – Vendita del pegno. Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L’intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno. Se entro cinque giorni dall’intimazione non é proposta opposizione, o se questa é rigettata, il creditore puo far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l’opposizione e determinato a norma dell’articolo 166 Codice di Procedura Civile. Il giudice, sull’opposizione del costituente, puo’ limitare la vendita a quella tra piu cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito. Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.

Inutile aggiungere che non abbiamo alcuna esperienza diretta sul felice esito di questa tipologia di intervento, per cui qualsiasi valutazione è lasciata all’autonoma responsabilità del lettore.

16 Febbraio 2015 · Lilla De Angelis


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