Fermo amministrativo del veicolo per sanzioni amministrative: si o no?






Leggo sul Forum quanto segue (che riporto con il solito copia/incolla): Fermo amministrativo illegittimo se la misura cautelare origina dall’omesso o insufficiente pagamento di una sanzione amministrativa.

Equitalia non può disporre il fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore in seguito al mancato pagamento di multe per violazioni al codice della strada

Secondo una parte della giurisprudenza è illegittimo disporre il fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore in seguito al mancato pagamento di multe per violazioni al codice della strada, anche se si tratta di prassi frequente adottata da Equitalia.

La misura del fermo amministrativo, infatti, è prevista dal D.P.R. 602/73 esclusivamente per debiti di natura “tributaria”, ossia per le imposte sui redditi e per gli altri tributi (tasse od imposte) dovuti allo Stato o agli Enti Pubblici.

Nessuna norma nel nostro ordinamento autorizza l’Agente della Riscossione a disporre il fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore in seguito al mancato pagamento di multe per violazioni al codice della strada.

In proposito la giurisprudenza ha affermato che il campo di applicazione di questi speciali provvedimenti è dunque strettamente limitato ai carichi tributari, nulla del genere essendo previsto per le sanzioni amministrative vere e proprie, in particolare per quelle relative alle violazioni del Codice della Strada. Ne deriva che l’assenza di una norma rende illegittimo di per se il provvedimento di fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del debitore in seguito al mancato pagamento delle multe per violazioni alle norme del codice della strada (vedasi Cassazione sentenza del 01/02/2007, n. 2214 e Giudice di pace di Roma, sentenza del 8 novembre 2007, n. 23278).

Cosa può fare il cittadino a fronte di un fermo amministrativo disposto per questa tipologia di sanzioni?

Il rimedio è quello di impugnare il fermo amministrativo del veicolo dinanzi all’Autorità giudiziaria competente. In particolare si potrebbe proporre opposizione ai sensi dell’articolo 615 del Codice di procedura civile dinanzi al Giudice di Pace del luogo ove si trova la sede legale dell’Agente della Riscossione. In tale sede dovrà contestare l’illegittimità del fermo amministrativo e chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti”.

Ne deduco che, se non viene pagata una contravvenzione elevata dalla Polizia municipale (nel caso specifico quella di Milano), l’Autorità (Equitalia o chi altri?) non può mettere in atto la procedura di Fermo amministrativo del veicolo. Sbaglio interpretazione?

Con le sue letture in lungo e largo per il forum ed il blog lei dimostra che l’attività dello staff non è proprio inutile.

A lei il nostro ringraziamento dunque, e per ricambiare un piccolo suggerimento.

L’approccio al problema non può essere, nel contesto che analizziamo, quello di dedurre che 2 più 2 fa 4.

La giurisprudenza, concetto espresso anche nell’articolo di cui si discute, è zona grigia.

La PA, poi, compie atti illegittimi ogni giorno. Ed e’ onere di chi subisce l’azione fuorilegge, purtroppo, ricorrere ai giudici e dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni.

Se lei non paga una multa, le arriva la cartella esattoriale. Se lei non paga la cartella esattoriale il concessionario per la riscossione del Comune di Milano dispone il fermo amministrativo del veicolo di sua proprietà.

Se lei non ricorre (fino in Cassazione) per sostenere che il fermo amministrativo è illegittimo come provvedimento conseguente al mancato pagamento di una sanzione amministrativa, ottenendo una pronuncia positiva (o negativa) noi dovremmo lasciare l’articolo così com’è: pieno di congetture e di ipotesi, di chiaro scuri, seppur sorretti da valide argomentazioni giuridiche.

E, probabilmente, fra qualche mese, dovremo rispondere ancora a domande come la sua. Con interpretazioni corrette e deduzioni fallaci.

23 Dicembre 2013 · Ludmilla Karadzic


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