Fallimento – conseguenze per socio di minoranza


Il fondo patrimoniale potrà essere invocato per le fideiussioni sottoscritte dalla data in cui la sua costituzione è stata annotata su atto di matrimonio





Sono socio al 14% di una srl creata nel 2005, e attaulmente stiamo attraversando un periodo difficile dovuto alla crisi.

L’altro socio all’86% è anche amministratore unico da marzo 2009, mese e anno in cui ho dato le dimissioni da amministratore e sono stato assunto con contratto di collaborazione.

Attualmente fatichiamo a pagare fornitori, dipendenti e a volte anche i contributi, per ora riusciamo a onorare mutui e prestiti contratti con le banche, ma se non ci sarà una svolta nel mercato edilizio nel breve termine, la situazione potrebbe peggiorare fino a prospettarsi un eventuale fallimento.

Dal 2005 alcune banche con le quali operiamo, per concederci fidi e salvo-buon-fine hanno richiesto anche le mie firme personali NON pro-quota, ma a garanzia totale. La scelta era obbligata, o firmare la garanzia fideiussoria per l’intero o niente. Idem per alcuni mutui contratti negli anni successivi, stesso ricatto.

Sono sposato, ho 2 figli minorenni, e sono proprietario con mia moglie in regime di separazione dei beni, per metà della nuda proprietà di un immobile che stiamo ristrutturando per creare la nostra prima casa.

Sull’immobile abbiamo costituito un fondo patrimoniale nel 2009.

Io e la mia famiglia vorremmo conoscere e capire come affrontare le conseguenze che si potrebbero verificare nel caso di un eventuale fallimento dell’azienda.

Il non sapere cosa eventualmente aspetta a me e alla mia famiglia ci sta letteralmente logorando e mandando in tilt, rischiando di rovinare l’ambiente e l’armonia familiare

Il fondo patrimoniale potrà essere opposto ai creditori solo per le fideiussioni sottoscritte a partire dalla data in cui la costituzione del fondo è stata annotata sull’atto di matrimonio.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenza del 24 gennaio 2012 n. 933, ove si afferma che “la costituzione del fondo patrimoniale, prevista dall’articolo 167 del Codice civile, così come stabilito dall’articolo 162 del Codice civile per tutte le convenzioni patrimoniali, è opponibile ai terzi creditori esclusivamente a partire dalla data del’annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex articolo 2647 del Codice civile ed avente l’esclusiva funzione di pubblicità notizia.

20 Aprile 2012 · Patrizio Oliva


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