Equitalia: pignoramento immobile con possesso di una minima quota


Pignoramento, pignoramento Equitalia o ADER





Ho un debito con Equitalia per 36 mila euro e ho ricevuto un avviso di ipoteca di un immobile di cui sono proprietario, per ereditá, solo per una minima parte. Infatti l’immobile, dove tuttora vive mia madre con i miei 3 fratelli, appartiene a mia nonna per 1/7, per 5/7 appartiene ai miei zii e per 1/7 apparteneva a mio padre che morí nel 2004.

Quindi con la morte di mio padre questo 1/7 é stato diviso per metá a mia madre e l’altra meta é andata a me e ai miei 3 fratelli. Detto questo vorrei chiedervi se possono pignorare la casa a mia madre e ai miei fratelli lasciandoli senza un tetto e se adesso puó servire rinunciare ad una quota di cui potrei venire in possesso in futuro.

Abbiamo già affrontato questa problematica: il giudice deve garantire il minimo danno ai proprietari, non debitori, del bene indiviso sottoposto a pignoramento ed espropriazione.

Per raggiungere l’obiettivo, in una prima fase il giudice decreta di esperire un tentativo finalizzato a capire se c’è un compratore della quota. Poi, in caso di insuccesso in sede di asta, propende per una divisione fisica del bene e, per valutare la fattibilità di una partizione che risulti economicamente conveniente ai proprietari ed appetibile al mercato, si fa affiancare da un CTU (consulente Tecnico d’Ufficio). In ultima istanza, il giudice dispone la vendita del bene e la divisione del ricavato in quote.

Facciamo un esempio banale, ma esplicativo sulla procedura e sulle conseguenze per il debitore. Lei, sua madre ed i suoi tre fratelli possedete un cavallo da corsa (che è un bene indiviso) in quote paritarie di un quinto ciascuno. Il cavallo vale, commercialmente, 100 euro.

Lei deve 40 euro al creditore Pinco Pallino. Il suo creditore ottiene dal giudice un decreto ingiuntivo ed il cavallo viene messo all’asta.

Il giudice dispone innanzitutto la vendita all’asta di una quota di 1/5 del cavallo per 20 euro. Nessuno si offre di acquistarla.

Allora il giudice chiama un CTU per capire se è conveniente macellare il cavallo e dividere la carne macellata fra i proprietari, vendendo poi la carne che spetterebbe al debitore. Naturalmente il CTU redige perizia sull’assoluta improponibilità economica di tale soluzione.

A questo punto il giudice fa mettere all’asta l’intero cavallo da corsa, vivo. Viene venduto al prezzo di 50 euro.

Il giudice assegna 10 euro a Pinco Pallino (la quota spettante al debitore) e 10 euro ciascuno ai tre fratelli ed alla madre del debitore. Il debitore esecutato (lei) avrà ancora 30 euro di debito con Pinco Pallino.

Non finisce qui. I suoi fratelli e sua madre (?) la citeranno in tribunale per il danno patito, pretendendo 10 euro ciascuno di risarcimento, dal momento che prima della vendita all’asta (causata dal congiunto debitore) il valore commerciale di ciascuna quota del cavallo assommava a 20 euro.

Poiché è facile presagire che i suoi parenti vinceranno la causa, lei alla fine avrà ancora un debito di 30 euro con Pinco pallino e di 40 euro con i sui parenti. In tutto 70 euro, che raffrontati con i 40 iniziali non costituiscono quello che suole definirsi un buon affare. Ci metta pure la carenza affettiva conseguente al fatto che i suoi non la inviteranno più a Natale e Pasqua, e capirà che il bilancio conseguente ad espropriazione di un bene condiviso ed indivisibile è assolutamente disastroso. Da evitare a qualsiasi costo.

31 Gennaio 2012 · Simone di Saintjust


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