Disdetta contratto telecom per decesso intestatario – ritardo cessazione linea


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A fine dello scorso novembre purtroppo è venuta a mancare la madre del mio ragazzo: abbiamo prontamente inviato la raccomandata a Telecom per la disdetta della linea telefonica allegando il certificato di decesso e la richiesta di recesso del contratto telefonico. Telecom riceve la raccamandata il 2 dicembre.

Stupiti di ricevere ancora bollette da parte di telecom, ci siamo accorti a febbraio che la linea non era stata staccata! Quindi contatto il 187, l’operatrice mi stacca la linea e mi dice di non preoccuparmi delle bollette ricevute.

Purtroppo continuano ad arrivare bollette di morosità fino ad arrivare al recupero crediti. Ho aperto due contestazioni al 187 per richiedere il ricalcolo corretto di quanto effettivamente dovuto (la linea doveva essere staccata a dicembre!) che mi sono state chiuse e rigettate senza nemmeno contattarci (al contrario di quanto promesso dagli operatori del 187) e oggi ne ho aperto una terza, ma credo che finirà allo stesso modo delle precedenti.

A questo punto pensavamo di aprire una contestazione direttamente al Corecom. Può essere la strada giusta per tutelarci e avere il conteggio corretto di quanto dobbiamo a Telecom a partire dalla bolletta di novembre e se i costi di disattivazioni sono dovuti visto il motivo della disdetta?

A quali diritti e articoli ci possiamo riferire in sede di contestazione presso il Corecom per sostenere la nostra causa?

La procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra utenti ed operatori di telefonia ed internet sono regolate da una specifica disciplina definita in dettaglio dall’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni (AGCOM) con la delibera numero 173/07/CONS e prevede, sostanzialmente, l’avvio di un tentativo di conciliazione innanzi al CO.RE.COM. (COmitato REgionale per le COMunicazioni) territorialmente competente.

Tuttavia, prima di intraprendere la strada della conciliazione, evitando un estenuante, lungo e dispendioso contenzioso giudiziale, è necessario, obbligatoriamente, presentare un reclamo direttamente all’operatore TELECOM (oggi TIM): in tal modo, si attiva un’apposita procedura finalizzata a individuare una possibile soluzione al problema.

Il reclamo può essere proposto al servizio di assistenza clienti dell’operatore (c.d. customer care) a mezzo posta, fax o telefono; a tal fine, nel contratto, nella Carta dei servizi e nelle fatture sono indicati i recapiti utilizzabili.

L’invio del reclamo a mezzo posta con raccomandata AR consente di avere prova dell’avvenuta ricezione da parte del gestore.

L’esito del reclamo deve essere comunicato al cliente entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.

La comunicazione può essere informale (per esempio telefonica), nel caso di accoglimento del reclamo e risoluzione del problema. Se il reclamo è respinto, l’operatore è obbligato a fornire all’utente una risposta adeguatamente motivata in forma scritta e deve indicare gli accertamenti compiuti per esaminare il problema.

Solo in caso di rigetto del reclamo o di mancata risposta da parte dell’operatore nei termini precedentemente indicati, il cliente potrà rivolgersi al CO.RE.COM territorialmente competente.

4 Luglio 2016 · Giovanni Napoletano


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