Disdetta contratto telecom per decesso intestatario – costi realmente dovuti


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In seguito al decesso dell’intestatario di una linea fissa telecom è stata effettuata la richiesta di disdetta e cessazione della linea.

A questo proposito volevo sapere quali sono i costi dovuti a Telecom, considerando appunto che l’intestatario (e unico fruitore della linea) non c’è più e quindi materialemente impossibilitato a pagare.

Telecom richiede il pagamento della bolletta relativa al mese in cui è avvenuto il decesso, quella relativa al mese successivo (perchè loro ci mettono 20 giorni per staccare la linea….peccato che nel frattempo nessuno poteva utilizzarla) e i costi di disattivazione.

Questi costi sono realmente dovuti a Telecom nonostante il motivo di disdetta?

Al contrario, visto il motivo della disdetta, Sky non ho voluto nemmeno il pagamento della fattura relativa al mese del decesso.

Telecom Italia deve provvedere alla dismissione del servizio entro il termine di efficacia dei 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta di disdetta contrattuale.

Com’è noto, il d.l. 7/2007, convertito dalla la legge 40/2007, ha riconosciuto al consumatore la facoltà di recedere dai contratti per adesione stipulati con operatori di comunicazione elettronica o di trasferire la propria utenza presso altro operatore con il solo obbligo di preavviso e ha stabilito che il recesso o il trasferimento debbano essere garantiti senza ritardi e senza penali. Ai sensi dell’art.1, comma 3, del d.l. n.7/2007 I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia…devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto … senza vincoli temporali e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.

In attuazione della delibera Agcom n. 664/06/Cons, allegato A, all’art. 5, comma 9 stabilisce che L’operatore che in caso di recesso non disattivi tempestivamente il servizio oggetto di recesso non può addebitare all’utente alcun importo per le prestazioni eventualmente da questo fruite a decorrere dalla data di efficacia del recesso stesso.

Ai sensi dell’art. 1335 c.c., la disdetta contrattuale si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia.

E’ inoltre dovuto un indennizzo di euro 5 per ogni giorno di indebita continuazione nella fornitura dei servizi, conseguente alla ritardata lavorazione del recesso.

14 Luglio 2016 · Giovanni Napoletano


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