Diritto di ritenzione per le spese di riparazione, manutenzione e custodia del veicolo






Volevo sapere se esiste in tempo minimo per l’esercizio del diritto di ritenzione dal momento del deposito del veicolo, e inoltre se la perdita di possesso è obbligatoria, e in caso affermativo se deve farla il proprietario intestatario, o può presentarla il depositante in qualità di avente titolo?

Ad esempio io ho in casa un veicolo da tre mesi, e il proprietario non intende ritirarlo e pagare le spese, quando posso iniziare la procedura?

Le posso citare due articoli del codice civile a cui può far riferimento: l’articolo 2756 sui crediti per prestazioni e l’articolo 2797 sul diritto alla vendita del bene.

Insomma, la formula che si utilizza nelle attività di trasporto in deposito ed eventuali successive riparazioni è il seguente:

In caso di omesso pagamento o ritardato ritiro restano impregiudicate le facoltà previste dalla legge a favore del Riparatore per la realizzazione del proprio credito per le prestazioni di riparazione e conservazione. In particolare, il Cliente riconosce espressamente che il Riparatore ha diritto di ritenzione per le spese di riparazione, manutenzione e custodia del veicolo sino a quando non sia stato soddisfatto integralmente il suo credito, e con espresso diritto alla vendita del bene secondo la procedura prevista per la vendita del pegno

Articolo 2756 – Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento. I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede. Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Articolo 2797 – Vendita del pegno. Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendo che, in mancanza, si procedera` alla vendita. L`intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno. Se entro cinque giorni dall`intimazione non e` proposta opposizione, o se questa e` rigettata, il creditore puo` far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l`opposizione e` determinato a norma dell`articolo 166 Codice di Procedura Civile. Il giudice, sull`opposizione del costituente, puo` limitare la vendita a quella tra piu` cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito. Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.

24 Settembre 2011 · Chiara Nicolai


Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Cartelle esattoriali multe e tasse » Diritto di ritenzione per le spese di riparazione, manutenzione e custodia del veicolo. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.