La generica affermazione che lei asserisce esserle stata riferita dal sindacato, ovvero il contratto a noi applicato non prevede né priorità né precedenza non ci trova d’accordo.
Certamente il sindacato a cui lei si è rivolta conosce meglio di noi il CCNL applicato dal datore di lavoro. Tuttavia, dal momento che lei, in questa occasione, precisa che si tratta del CCNL UNEBA, non posso che ripetere quello che le è già stato risposto dall’Associazione di categoria imprenditoriale (UNEBA – Unione Nazionale Enti di Beneficenza e Assistenza).
L’art. 21 CCNL Uneba (in vigore dall’8 maggio 2013) prevede la priorità del rientro a tempo pieno a favore di coloro che avevano in precedenza concordato il passaggio a part time alle seguenti condizioni:
- che ne abbiano fatto richiesta;
- che si tratti delle stesse mansioni.
A prescindere dal contratto, tale priorità era comunque prevista dall’art. 44 lettera e) della legge 24 dicembre 2007 n.247 (diritto di precedenza).
Si tratta di un diritto di priorità, non di un diritto puro e semplice. Quindi si può esercitare solo a fronte di una operazione del datore di lavoro di trasformazione o di assunzione.
Come avemmo già modo di precisarle a suo tempo, lei può esercitare questo diritto di precedenza se e solo se il datore di lavoro assume un nuovo soggetto a tempo pieno, affidandogli le medesime mansioni a lei attualmente attribuite con il contratto a tempo parziale.
Non può esercitare il diritto di precedenza e, quindi, rivolgersi al giudice del lavoro, solo e semplicemente in ragione della circostanza che siano stati assunti nuovi dipendenti con contratto a tempo pieno.
22 Settembre 2014 · Lilla De Angelis