Delega Telematica: cos’è esattamente e a chi richiederla?


La questione è molto più semplice di quel che sembra.





Vorrei delle precisazioni sulla delega telematica che è obbligatoria a quanto leggo sul vostro sito e su internet nel caso in cui l’ente creditore sia situato in una provincia diversa da quello dell’agente della riscossione.

Nel mio caso l’ente creditore è un comune in provincia di Siena, il responsabile dell’iscrizione a ruolo è un vigile operante nel comune di Siena. La cartella è stata emessa da Equitalia SUD e l’agente della riscossione è il responsabile per l’area di Potenza ove io risiedo.

Io dunque a quanto ho capito, dovrei vedere se nel mio caso è presente la delega telematica. quindi io a chi devo richiederla, al comune in provincia di Siena oppure ad equitalia sud? Inoltre c’è l’obbligo che questa mi sia fornita prima di un eventuale ricorso da chi di competenza?

Io per precauzione sono già stata allo sportello in provincia di Potenza ma l’operatore non mi ha saputo dire niente perchè non sapeva di cosa parlavo, mi ha comunque stampato un foglio con una serie di riferimenti alla mia cartella in cui c’è scritto si assevera la rispondenza dei dati con le risultanze dei ruoli resi esecutivi e ricevuti in carico in via telematica ex d.m 3.9.1999 n.321 (art.5 c.5 d.l.n 669/1996)

Quindi vorrei capire se è questa la delega telematica oppure no, poichè su internet non riesco a trovare un esempio pratico. Al 90% credo di no, poichè il riferimento legislativo è questo che copio e incollo dal sito normattiva (5. Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza).

Mi serve una conferma. lo chiedo perchè potrei fare ricorso, ma lo farei nel caso mi accertassi prima che la delega non sia presente, onde evitare poi spese ulteriori ed inutili.

Come posso muovermi? Ho comunque in via preventiva chiesto ai vigili, facendo presente i riferimenti normativi, ma mi hanno detto che non lo sanno. Stesso discorso per gli uffici di ragioneria-economato del Comune di Monteroni d’Arbia (SI) cui ho chiesto.

La questione è molto più semplice di quel che sembra. Il Comune creditore dispone di un proprio servizio per la riscossione dei tributi evasi ed iscritti a ruolo, affidato ad uffici interni, società in house o società concessionarie che possono operare, per la notifica e l’avvio delle procedure esecutive, solo quando il debitore è residente esclusivamente nell’ambito del territorio della provincia.

Nel momento in cui il debitore ha la propria residenza altrove, il Comune creditore è costretto ad affidare la riscossione dei tributi evasi ad altri soggetti che siano abilitati ad operare nell’ambito della provincia di residenza del contribuente.

Per l’affidamento della riscossione è necessaria una delega, a cui, nel caso specifico, si conferisce il roboante attributo di “telematica”, semplicemente perché da qualche tempo la PA (il Comune di Monteroni d’Arbia) e le società che con la PA interagiscono (Equitalia SUD) sono obbligati a scambiarsi documenti solo via posta elettronica certificata.

E, dunque, la delega telematica non è altro che una banale delega trasmessa via PEC con la quale, per quanto attiene la questione che qui si discute, il Comune di Monteroni D’Arbia conferisce ad Equitalia SUD il mandato ad escutere coattivamente il proprio debitore.

E’ escluso che il Comune di Monteroni d’Arbia o Equitalia SUD siano obbligate ad esibire la delega telematica in seguito ad un accesso agli atti, trattandosi di un documento di valenza interna e non direttamente correlato al diritto di difesa del contribuente.

E’, infatti, evidente che se la delega è stata conferita dal Comune di Monteroni D’ARBIA con una raccomandata A/R ordinaria, la CTP adita sarà costretta ad annullare notifiche ed azioni esecutive avviate da Equitalia SUD nei confronti del debitore, ma si tratta di un vizio di forma (la delega è illegittima e così tutta la procedura che da essa origina perchè non è stata rispettata una norma di legge a cui il creditore doveva adeguarsi) che non attiene, tuttavia, al merito dell’esistenza ed esigibilità del credito vantato nei confronti del debitore escusso o alla correttezza delle notifiche degli atti a lui destinati.

Pertanto, se vuole giocarsela, dovrà procedere al buio.

27 Novembre 2014 · Annapaola Ferri


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