Decreto ingiuntivo per omesso versamento ticket parcheggio in croazia






Nell’agosto 2013 mi è stata notificata una contravvenzione per parcheggio non pagato nell’isola di Pag in Croazia. Accortomi della multa sul parabrezza ho deciso, dato che la violazione oramai era avvenuta, di continuare il mio giro turistico a piedi per il centro lasciando l’auto parcheggiata con contravvenzione annessa. Al ritorno la contravvenzione non c’era più! Di conseguenza, oltre a non essere riuscito a pagare puntualmente il parcheggio perché, sfortunatamente, quel giorno nessun esercente nei paraggi del parcheggio aveva da cambiare una banconota in monete, non ho potuto nemmeno pagare la multa. Ora, a distanza di quasi due anni, ad un indirizzo sbagliato, quello in cui abitavo quattro anni fa, mi è giunto un decreto di esecuzione da parte di uno studio legale di Pola. Le cifre che mi si presentano come dovute partono da 119,00 kune per arrivare a 1964,00 kune se il pagamento non avviene entro 8 giorni dalla data della notifica del decreto. Gli 8 giorni son passati ancor prima che chi abita a quel indirizzo realizzasse che la multa era per me! Cosa devo fare? Grazie anticipatamente

Per quanto la riguarda, c’è stato evidentemente un vizio di notifica del decreto ingiuntivo che è stato consegnato al vecchio indirizzo e non a quello attuale. E, dunque, è come se l’atto non le fosse stato mai notificato.

In ogni caso, il termine di otto giorni per presentare opposizione al decreto esecutivo viola qualsiasi norma, anche comunitaria, dal momento che in tale breve lasso di tempo il destinatario dell’atto dovrebbe trovarsi un avvocato (necessariamente croato), sottoscrivere un mandato legale e sostenere ingenti spese. E questo indipendentemente dal fatto che lei abbia riconosciuto l’omesso versamento del dovuto.

La normativa che regola le controversie transfrontaliere civili nell’Unione europea prevede che il giudice, su istanza del creditore, emetta, se ne ricorrono i presupposti, l’ingiunzione di pagamento concedendo al debitore un termine di 30 giorni per l’opposizione.

Per questo motivo, l’eventuale azione esecutiva (pignoramento presso terzi di stipendi, pensioni e conto corrente) potrà essere proficuamente opposta, oltre che vizi inerenti i termini di opposizione all’atto da cui essa origina, anche per vizio di notifica.

Potrà chiedere l’annullamento del titolo esecutivo al giudice delle esecuzioni del tribunale italiano territorialmente competente in cui lei risiede.

Il suggerimento, dunque, e’ quello di non pagare, per ora, ed attendere lo sviluppo degli eventi, rimandando qualsiasi decisione alla fase, eventuale, di opposizione all’esecuzione.

17 Marzo 2015 · Piero Ciottoli


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