Decreto ingiuntivo e precetto


Il creditore può pignorare i beni che trova nella casa in cui ha residenza il debitore.





Mi è stato notificato sia il decreto ingiuntivo che il precetto sulla mia residenza precedente a casa dei miei genitori per cui avevo sia per la notifica del decreto che del precetto già variato indirizzo di residenza .
Procederanno al pignoramento su tale residenza in cui vivono i miei genitori?
Ora sono sposata, in regime di separazione, casa e beni mobili sono di mia marito, può tutelarsi con un contratto di comodato d’ uso?
In quanto non dispongo di tale cifra c’è ancora la possibilità di fare una proposta di saldo e stralcio o è troppo tardi?
Il quinto del mio stipendio è già impegnato per una cessione possono comunque pignorarlo?

Il creditore può pignorare i beni che trova nella casa in cui ha residenza il debitore.

Se la sua residenza non è più presso i suoi genitori, l’ufficiale giudiziario commette un errore se procede al pignoramento.

Un contratto di comodato d’uso fra coniugi non verrà ritenuto idoneo per evitare il pignoramento.

Purtroppo,nonostante la cessione del quinto in corso, il suo stipendio è ancora pignorabile.

Non credo che, a questo punto, il creditore possa accettare una proposta di concordato. A mio parere il creditore sa di poterle pignorare lo stipendio.

16 Febbraio 2012 · Marzia Ciunfrini


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