Decreto ingiuntivo e pignoramento tfr


Pignoramento conto corrente carta con IBAN e libretto di deposito, pignoramento del trattamento di fine rapporto (TFR), pignoramento stipendio





Volevo sapere se il mio tfr, che e’ l’unica cosa che possiedo, puo’ essere pignorato per intero e in che modo. Premetto che l’azienda e’ in concordato e oltre al tfr ci sono gli ultimi 3 stipendi, che ha settembre ricevero’ dall’azienda per qui lavoravo 12.000 euro. Il decreto ingiuntivo e’ per un piano di rientro di un finanziamento che non ho rispettato per un valore di 15 mila euro con cambiali da 250 euro.

Trovandomi in gravi difficoltà non sono in grado di pagare le cambiali.

Considerando che ad oggi ancora non e’ partito il decreto ingiuntivo ma che mi e stato giustamente minacciato c’e’ qualcosa che posso fare per non farmi pignorare il mio tfr?

E quanto tempo puo’ passare prima che si possa eseguire questa azione? Posso farmi addebitare tfr in conto corrente diverso da quello abituale al momento giusto? Prendono il tfr direttamente dall’azienda?

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), così come gli arretrati di stipendio, possono essere pignorati, direttamente presso il datore di lavoro (pignoramento presso terzi) nella misura massima di un quinto (20%).

Una volta che il TFR, o gli arretrati dello stipendio, confluiscono sul conto corrente, possono delinearsi due scenari.

Nel primo, il conto corrente del debitore lavoratore dipendente è utilizzato anche per l’accredito di importi, a vario titolo, non riconducibili allo stipendio (interessi maturati con strumenti finanziari di investimento, donazioni indirette da parenti, rimborsi da risarcimento danni, crediti di imposta, proventi da lavoro occasionale, ecc.). In questa ipotesi il creditore procedente può pignorare l’intero conto corrente fino a copertura di quanto gli è dovuto, nonostante possa essere già in corso un prelievo forzoso dallo stipendio presso il datore di lavoro.

Nel secondo, invece, il conto corrente è esclusivamente utilizzato per farvi confluire redditi da lavoro dipendente, in osservanza alle disposizioni di legge sull’antiriciclaggio: mensilità corrente, arretrati delle mensilità pregresse, trattamento di fine rapporto. Nessun RID o altri servizi. In pratica l’unico soggetto che versa è il datore di lavoro, l’unico soggetto che preleva è il debitore. In un suimile contesto, anche se è in corso un prelievo forzoso dallo stipendio presso il datore di lavoro ed il creditore pignora il conto corrente, il debitore esecutato può rivolgersi al giudice delle esecuzioni al quale chiedere ed ottenere la liberazione del conto corrente nonché la restituzione di eventuali importi sottratti alla sua disponibilità.

La giurisprudenza è infatti univoca rispetto al problema: lo stipendio, così come il TFR, non può essere pignorato due volte, presso il datore di lavoro e presso la banca. Ma affinché l’opposizione del debitore esecutato possa essere accolta dal giudice delle esecuzioni nel caso in cui il creditore procedente, dopo il prelievo del quinto dallo stipendio, procedesse a pignorare il conto corrente, deve essere inequivocabilmente chiaro che su quel conto corrente confluiscono solo redditi da lavoro dipendente e non vi sia commistione con risparmi accumulati nel tempo dal debitore.

Il che comporta anche, come conseguenza, che lo stipendio, gli arretrati, il TFR devono permanere sul conto corrente dedicato il minimo possibile, altrimenti diventano risparmi e come tali pignorabili, indipendentemente dalla circostanza che siano risparmi derivanti esclusivamente da redditi da lavoro dipendente e che sia già in atto un pignoramento dello stipendio.

Insomma, stipendi, arretrati di stipendio, trattamento di fine rapporto, devono essere trasferiti, ancora caldi di bonifico effettuato dal datore di lavoro, su un conto corrente intestato ad un terzo soggetto di fiducia.

Nel frattempo, in attesa del decreto ingiuntivo, potrebbe provare a chiedere al datore di lavoro le anticipazioni sul TFR che la legge accorda al lavoratore dipendente in particolari circostanze, ma credo che questa strada non sia percorribile se l’azienda è sottoposta alla procedura di concordato preventivo.

Resta la possibilità di tergiversare con il creditore, trattando ad oltranza e facendo trasparire, se ci riesce, la volontà di adempiere agli impegni assunti: magari anche pervenendo ad un accordo transattivo che preveda un piano di rientro graduale e pagando le prime rate fino a quando TFR ed arretrati non le verranno corrisposti ed avvertendo il creditore che l’azienda presso la quale lavorava è in concordato preventivo.

Infatti, le difficoltà che derivano dal chiedere ed ottenere il pignoramento dello stipendio e del TFR, anche con un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) ad un’azienda sottoposta a procedura di concordato preventivo, non sono poche e ciò potrebbe giocare a suo vantaggio.

15 Marzo 2015 · Annapaola Ferri


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