Decadenza potere accertamento TARSU e notifica via posta






Ricevo in data 7 febbraio 2015 avvisi di pagamento della Società SOGET per TARSU degli anni 2008 e 2009.

Ritengo che valga la prescrizione quinquennale ma la SOGET dice che non è così. Chi ha ragione? Si può fare un ricorso in autotutela?

Inoltre vale la data di ricezione della raccomandata o quella che asserisce la SOGET che dichiara di aver consegnato alle poste le raccomandata il 31 dicembre 2014? Con il numero della raccomandata sul sito di Poste Italiane alla voce “dove quando” risulta che le raccomandata sono state accettate in data 3 gennaio 2015. Chi ha ragione?

Certo che vale la prescrizione (rectius decadenza) quinquennale per il potere di accertamento dell’insufficiente versamento della tassa sui rifiuti solidi urbani. Tuttavia, quando è omessa la dichiarazione (non si è mai pagato perché non si è mai denunciato al Comune, ai fini TARSU, l’occupazione di un appartamento e la fruizione dei servizi di smaltimento) la PA dispone di un anno in più per notificare l’avviso di accertamento.

Dunque, nel caso di dichiarazione omessa, per la TARSU 2008 il Comune poteva procedere alla notifica entro il 31 dicembre 2014.

Qual è la data che vale per il creditore? Purtroppo, quella di consegna della comunicazione all’ufficio postale (non è rilevante la data di notifica dell’avviso nelle mani del debitore o di un soggetto abilitato a riceverla per lui). Il principio risponde all’esigenza di non far pesare sul creditore ritardi nello smaltimento della corrispondenza riconducibili all’ufficio postale.

Tuttavia, senza giocare su termini ambigui (data di consegna e/o data di accettazione) il Comune deve essere in grado di esibire un attestato di Poste Italiane da cui si deve evincere che la data in cui è stato affidato l’avviso di accertamento è anteriore al 31 dicembre 2014. In assenza si espone al ricorso vincente, in autotutela o giudiziale, da parte del debitore.

19 Marzo 2015 · Giorgio Valli


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