Decadenza del bollo auto e prescrizione della relativa cartella esattoriale


Bollo auto (tassa automobilistica) prescrizione e decadenza, prescrizione e decadenza delle tasse, prescrizione e decadenza di imposte e tasse





Nel mese di gennaio 2005 ho dato ad un concessionario del milanese la mia moto in conto vendita che l’ha poi venduta il 6 aprile 2005. Ora ho ricevuto un sollecito di pagamento per il bollo del 2005 e 2006 dove mi dicono che era già stato notificato in data 30 giugno 2009 (io non ricordo di aver mai ricevuto una notifica relativa a quella moto).

La mia domanda è: sono obbligato a pagare questo bollo? Non cade in prescrizione dopo tre anni?

E, se avessi ricevuto la notifica nel 2009, non è andata in prescrizione anche quella?

Se è stato effettuato il passaggio di proprietà della moto nel corso del 2005, il bollo 2006 non è dovuto: la questione si può risolvere presentando agli uffici regionali preposti alla riscossione della tassa automobilistica un’istanza in autotutela ed allegando la documentazione che attesta la cessione della moto a terzi registrata nel 2005.

Per quanto attiene il bollo 2005, la decadenza del potere della Regione di esigere la tassa automobilistica è triennale: il che vuol dire che deve esserle stata notificata una cartella esattoriale entro il 31 dicembre 2008. Per sapere se ciò è avvenuto basta chiedere, al concessionario della riscossione, copia della relata di notifica.

Qualora la cartella esattoriale per la riscossione coattiva del bollo auto risulti essere stata notificata entro il 31 dicembre 2008, interviene la prescrizione di esigere il pagamento dell’importo portato nel titolo esecutivo se, entro cinque anni dalla data di notifica della cartella esattoriale, il concessionario resta passivo, nel senso che non notifica avvisi di ingiunzione e non avvia azioni esecutive.

Per farla breve, relativamente al bollo 2005, va accertato, tramite accesso agli atti presso il concessionario che:

  1. la cartella esattoriale sia stata notificata entro il 31 dicembre 2008;
  2. siano state effettuate comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione entro i cinque anni successivi alla notifica della cartella esattoriale.

Qualora non risulti verificata la condizione 1, la facoltà della Regione di esigere la tassa automobilistica per il 2005 è decaduta. Qualora risulti verificata la condizione 1, ma non la condizione 2, la cartella esattoriale, per la riscossione del bollo auto, è prescritta.

Tuttavia, per eccepire l’intervenuta decadenza e/o prescrizione della cartella esattoriale, e dunque evitare l’obbligo di pagare la tassa, non c’è altro rimedio, purtroppo, che quello di ricorrere presso la Commissione Tributaria Provinciale (motivo per cui il più delle volte la gente paga anche le tasse ormai decadute o prescritte).

9 Ottobre 2015 · Patrizio Oliva


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