Debito verso negozio dettaglio con cambiali


Si deve presumere, sebbene lei non precisi la circostanza, che le cambiali non siano mai state presentate all'incasso.





Ho contratto diversi debiti verso un negozio al dettaglio, e gli ho firmato delle cambiali per un totale di circa 2500 euro. (senza data di scadenza, solo data di emissione 2007). Ora (2015) mi è arrivata una lettera da un legale, dove mi si chiede una soluzione bonaria del debito (riferito a scontrini fiscali) altrimenti inizieranno “procedure legali”. Possono emettere, ormai quelle cambiali (inserendoci solo la scadenza)? Potrei oppormi adducendo al fatto che quelle cambiali sono molto vecchie, ecc…

Si deve presumere, sebbene lei non precisi la circostanza, che le cambiali non siano mai state presentate all’incasso. E che, nella fattispecie, si tratti di cambiali cosiddette a vista.

L’azione cambiaria diretta nei suoi confronti si prescrive in tre anni a decorrere dalla data della scadenza, che non può essere superiore a un anno dalla data di emissione.

Non è pertanto possibile (neanche se venisse contraffatta la data di emissione, dal momento che da qualche anno sono fuori corso i vecchi foglietti bollati e le relative marche da bollo) presentare le cambiali all’incasso con la semplice integrazione della data di scadenza, certificare gli inadempimenti, notificarle il precetto sulla base dei titoli esecutivi (le cambiali) rimasti impagati ed avviare un’azione esecutiva.

Tuttavia, il creditore potrà chiedere un decreto ingiuntivo al giudice, se è in grado di allegare alle cambiali la documentazione (nominativa, non gli scontrini fiscali) in grado di attestare il rapporto sottostante che giustifichi l’emissione dei titoli.

Altrimenti al creditore non resterà che intraprendere l’azione di arricchimento, una via più complessa, lunga e costosa (il creditore deve, naturalmente, anticipare le spese legali che poi ribalterà al debitore in caso di vittoria) dell’azione cambiaria diretta o del ricorso per decreto ingiuntivo, tramite un ordinario processo di cognizione (in pratica, un normale processo civile con il quale si chiama in giudizio il debitore, con richiesta al giudice di accertare il credito e, conseguentemente, condannare il debitore a pagare).

Per questo motivo, credo, l’avvocato sta puntando ad una composizione bonaria del contenzioso.

Il quadro dovrebbe esserle chiaro (questa è la speranza) e fornirle consapevolezza nelle decisioni che adotterà in risposta all’offerta che le è stata avanzata dalla controparte.

7 Aprile 2015 · Chiara Nicolai


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