Debito non pagato e azione giudiziaria bene immobile in cui risiede mia madre






Io e mia moglie ci siamo traferiti negli Stati Uniti nel 2007 per aprire una attivita’ che purtroppo abbiamo chiuso nel 2012. Io e mia moglie ci siamo indebitati negli US per sostenere l’attività e per sopravvivere in quanto famiglia. Chiusa l’attività e impossibilitati di rientrare con i debiti contratti io e mia moglie abbiamo dichiarato fallimento personale, sempre in USA.

In Italia ero dipendente di una banca e in quanto tale ho potuto usufruire di uno scoperto di conto di circa 20 mila euro. Appena trasferitomi negli USA ho dovuto utilizzare questo scoperto per coprire il fabbisogno di circolante. Non sono riuscito e non riesco tutt’ora a ripagare questo scoperto.

Non ho un salario e quello di mia moglie e utilizzato completamente per il nostro sostentamento e il pagamento delle terapie di nostro figlio autistico.

Sono residente negli USA. In Italia sono proprietario di un appartamento, su cui grava un ipoteca di circa 180 euro (il mutuo e’ intestato a me, mia madre e mia sorella, ma pagato da mia sorella e non ci sono problemi con questo).

Mia madre e’ residente in questo appartamento, di cui gode a titolo di comodato gratuito (l’atto di comodato non e’ registrato).

Condivido la proprietà di alcuni piccoli terreni e altre piccole proprietà immobiliari con mia sorella e mio zio.

In Italia non ho fonti di reddito e non possiedo una autovettura. Non sono titolare di titoli o attivita’ finanziarie.

Sono preoccupato che la banca titolare del credito possa intraprendere una azione giudiziaria che abbia ad oggetto l’appartamento (e i relativi beni mobili) in cui risiede mia madre. Non avendo possibilità di ripagare il mio debito con la mia banca, cosa posso fare?

Le modalita’ espropriative del bene gravato da diritto di abitazione, di usufrutto e di comodato d’uso e la tutela del credito ipotecario fondano sul primo comma dell’articolo 2812 del codice civile: le servitu’ di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può vendere la cosa come libera.

Dunque il comodato d’uso (quando è registrato) sara’ destinato a gravare il bene solo verso i creditori del proprietario che abbiano trascritto ipoteca successivamente alla registrazione del comodato.

Insomma, il contratto di comodato d’uso a favore di sua madre non sarà in alcun modo opponibile alla banca qualora questa decidesse di espropriare l’immobile.

15 Giugno 2016 · Ornella De Bellis


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