Debito del coniuge (in comunione dei beni) con Invitalia e stipendio del coniuge non contrattualmente obbligato – ulteriori precisazioni


Il ragionamento che segue fonda sull'ipotesi che il prestito sia stato chiesto ed erogato dopo le nozze.





In riferimento a questa discussione, vorrei precisare alcune cose che ho omesso, per completare così il quadro della situazione, utile (forse) ad altri utenti nella mia/nostra situazione.

1) I figli sono esclusi da qualsiasi obbligo di rimborso del credito assunto dai genitori, mentre lei, in qualita’ di coniuge del debitore in regime matrimoniale di comunione dei beni, potra’ risponderne”.

Ok, almeno i figli sono salvaguardati e, quindi, sui loro conti potrei quindi spostare la cifra in giacenza sul mio conto, lasciando il solo accredito dello stipendio, giusto? Ma io, in qualità di coniuge in regime di comunione dei beni, devo rispondere dell’intera cifra o “solo” del 50%?

2) “La sua retribuzione mensile, al di la’ del prestito personale in corso che non e’ rilevante ai fini in discussione, potra’ essere pignorata da Equitalia nella misura del 10%”.

Ma qui leggo, /debiti-e-regime-di-comunione-dei-beni-domande-e-risposte/ se ho capito bene, che:
“I proventi del lavoro di ciascun coniuge o i frutti dei beni personali fanno parte della comunione?

No, perché la comunione dei beni riguarda ciò che si acquista e non i mezzi con cui si acquista”.
Ergo, il mio stipendio è il mezzo e non un bene acquistato, quindi?

3) “Per quanto attiene l’eventuale pignoramento del suo conto corrente va detto che, nel caso di accredito dello stipendio su conto bancario o postale intestato al debitore, il conto corrente puo’ essere pignorato per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (circa 1.548 euro) quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento. In pratica, con una giacenza media di 2 mila euro Equitalia potra’ al massimo pignorarle 452 euro circa”.

Il conto corrente non è cointestato, ciò da parecchi anni, e posso togliere l’eccedenza in giacenza accreditandola (da subito) sul conto di un figlio, andrebbe bene? Il fatto che il debitore (mia moglie) non risulti cambia qualcosa?

Inoltre l’auto, a me intestata, può subire il fermo amministrativo? I mobili/beni in casa possono essere pignorabili?

4) “Se, invece, l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente (in pratica fra la data di notifica del pignoramento alla banca terzo pignorato ed il successivo blocco del conto corrente) Equitalia puo’ pignorare l’intera giacenza, ma deve lasciare intatto lo stipendio accreditato, sul quale potra’ intervenire solo attraverso il pignoramento presso il datore di lavoro (nella misura del 10% come abbiamo avuto modo di vedere)”.

Quindi, se ho capito bene, pur lasciando il conto a zero, facendo transitare solo lo stipendio (statale), il 10% si applica sul totale della cifra accreditata, quindi anche in presenza di ulteriori accrediti (straordinari, accessori arretrati) e sulla 13^ mensilità, giusto? Nel senso che se un mese mi verrebbero accreditati 2.000€ il prelievo sarebbe di 200€, giusto? Ma essendo l’accredito al netto del prelievo alla fonte della rata del prestito personale (175€), nel caso impegnassi tutto il 1/5 dello stipendio, trattenuto alla fonte dalla Tesoreria prov.le, il 10% su quale ci cifra andrebbe applicata?

5) “Una eventuale variazione del regime matrimoniale adottato (da comunione a separazione dei beni) risulterebbe opponibile ai creditori solo per i debiti assunti successivamente alla data di modifica”.

L’unico creditore è Invitalia/Equitalia, ma cosa cambierebbe in caso di separazione consensuale e/o di divorzio nei tempi previsti, da oggi? Io dovrò rispondere comunque del debito da lei contratto precedentemente? Per intero o nella misura del 50%?

Le è sfuggita una mia domanda: se è il caso “opporsi” nei 30 gg a Invitalia per iscritto (dichiarando l’inesistenza di proprietà e il motivo del fallimento dell’attività, con ulteriore mio/nostro indebitamento per pagare i fornitori e le tasse comunali) e/o farlo con Equitalia quando arriverà la cartella esattoriale con l’inizio, penso, della procedura di riscossione coatta, non so. Eventualmente tramite avvocato, giusto, o è possibile una scrittura privata, a costo zero?

Il ragionamento che segue fonda sull’ipotesi che il prestito sia stato chiesto ed erogato dopo le nozze.

Il problema, in situazioni simili alla sua, è che il creditore può (non è detto che proceda in tal senso) chiedere il pignoramento dello stipendio del coniuge non contrattualmente obbligato nella presunzione che il debito del coniuge obbligato contrattualmente, in regime di comunione dei beni, sia stato acquisito per avviare un’attività finalizzata a produrre reddito per soddisfare esigenze familiari.

In altre parole, il coniuge non contrattualmente obbligato, in comunione dei beni, ed eventualmente esecutato, deve dimostrare che il coniuge contrattualmente obbligato avrebbe utilizzato il credito erogato per avviare un’attività in cui il cui reddito prodotto sarebbe stato finalizzato a soddisfare esigenze esclusivamente personali (viaggi effettuati senza l’altro coniuge e/o figli, acquisto di beni personali, donazioni ad amici e parenti, ecc.). Dal che conseguirebbe l’esclusione, per il coniuge non contrattualmente obbligato, a poter essere considerato debitore solidale.

In un tale contesto, il pignoramento del creditore procedente deve limitarsi al 50% dei beni in comunione e non può, naturalmente, essere esteso allo stipendio del coniuge contrattualmente non obbligato.

Per quanto attiene il provvedimento di fermo amministrativo esso può essere disposto sul veicolo intestato al coniuge non contrattualmente obbligato a meno che il veicolo non sia stato acquistato prima del matrimonio. Se acquistato successivamente, deve risultare esplicitamente, dall’atto di compravendita, che il bene è stato escluso dalla comunione.

L’onere della prova si inverte, e non è poco, nel caso di coniugi in regime di separazione dei beni. In questo caso la legge presume che il debito del coniuge obbligato contrattualmente sia stato assunto per soddisfare esigenze personali e tocca al creditore provare che la somma erogata è stata, invece, utilizzata per rispondere ad esigenze di ordine familiare. Se ci riesce, può procedere nei confronti del coniuge contrattualmente non obbligato, che potrà essere considerato alla stregua di un debitore solidale.

I proventi del lavoro di ciascun coniuge o i frutti dei beni personali non fanno parte della comunione. Come anticipato nelle precedenti battute, il pignoramento del coniuge non contrattualmente obbligato, in comunione di beni, verrebbe giustificato dal principio di solidarietà dei coniugi nei confronti di un debito assunto da uno solo dei due e conseguente alla presunzione di essere destinato a soddisfare esigenze familiari.

Ancora, la circostanza che i proventi del lavoro di ciascun coniuge o i frutti dei beni personali non fanno parte della comunione si esplica al momento dell’eventuale liquidazione della comunione, nella prospettiva, ad esempio, di un passaggio ad un regime matrimoniale di separazione dei beni. In questa accezione, gli stipendi confluiti in un conto corrente non cointestato non rientrano nella divisione dei beni comuni.

L’obbligo eventuale di solidarietà del coniuge non contrattualmente obbligato deriva dalla situazione al momento in cui l’altro coniuge sottoscrive il prestito e non è influenzato da vicende successive (adozione del regime matrimoniale di separazione dei beni, separazione personale, divorzio).

Una comunicazione di risposta ad Invitalia nei 30 giorni concessi per il pagamento ha senso solo se si contesta l’ammontare del credito residuo e l’applicazione degli interessi: altrimenti è inutile.

Quando Equitalia notificherà una cartella esattoriale al coniuge contrattualmente obbligato e dovesse poi procedere con pignoramento presso terzi nei confronti del datore di lavoro del coniuge non contrattualmente obbligato, in virtù della presunzione di solidarietà fra coniugi in comunione dei beni, allora potrà essere tentata un’opposizione, innanzi al giudice dell’esecuzione (credo c/o il Tribunale del lavoro, ma la questione andrà approfondita) e con il necessario supporto di un avvocato, per dimostrare che il credito erogato non ha prodotto redditi ed ha richiesto, anzi, ulteriore indebitamento del coniuge contrattualmente obbligato (per quanto precisato nel topic, dichiarare il coinvolgimento del coniuge contrattualmente non obbligato nell’indebitamento per portare comunque avanti l’attività finanziata da Invitalia equivarrebbe ad un suicidio giudiziario).

Se Equitalia procedesse nei soli confronti del coniuge contrattualmente obbligato, la circostanza che l’attività sia finita male ed abbia richiesto, anzi, ulteriore apporto di capitali, è giuridicamente irrilevante. Il prestito d’onore va “onorato” indipendentemente dall’alea insita nell’esito di un’attività intrapresa in proprio.

Infine, un conto corrente intestato a terzi sul quale man mano vengono convogliate le somme accreditate a qualunque titolo sul conto conto corrente del debitore contrattualmente non obbligato non potrà essere pignorato in alcun modo per debiti attribuibili ad uno dei coniugi in comunione dei beni.

Per eventuali chiarimenti sulle attuali regole di pignoramento del conto corrente la invito ad aprire un nuovo topic, altrimenti andiamo eccessivamente off.

18 Agosto 2015 · Annapaola Ferri


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