Debito con finanziaria non rimborsato – Pignoramento presso INAIL della rendita e pignoramento del conto cointestato su cui affluisce la rendita


Pignoramento conto corrente carta con IBAN e libretto di deposito, pignoramento pensione





Ho ricevuto una lettera da un studio legale per un finanziamento non rimborsato che mi ingiunge di saldare il debito entro non oltre 10 giorni: se non viene saldato partono con esecuzione per recuperare debito.

Io sono un disabile infortunato sul lavoro e percepisco una rendita INAIL che mi arriva sul conto corrente postale cointestato con mia moglie e conto è aperto solo che arriva rendita INAIL e niente altro, questo conto è aperto a un’altra provincia dove non sono residente, mentre ho un’altro conto a Banca proprio dove sono residente e sul questo conto si usa solo per pagare rata di un’altro finanziamento e eventuale debito per carta di credito. Mia moglie mi fa bonifico da suo conto personale per carta di credito e rata di altro finanziamento che lei è garante di altro finanziamento diverso. Con mia moglie ho separazione di beni e contratto di comodato dal 2009. Io non ho niente intestato a nome mio ho solo rendita INAIL che ricevo da causa infortunio sul lavoro.

Mie domande sono:

Creditore può pignorarmi C/C Postale cointestato dove arriva rendita INAIL?
Creditore può pignorare altro C/C che ho in Banca?
Cointesto C/C in Banca con mia moglie? Perché adesso intestato a nome mio?
Creditore può rivolgersi a instituito INAIL per pignorare una parte di rendita,che secondo legge i chiaro scritto che rendite INAIL sono impignorabili?
Io sono titolare di rendita INAIL non pensione invalidità civile INPS?

Sono titolare di rendita INAIL,mensilità € 2,519,00 rendita,€ 454,00 assegno di accompagnamento,perché sono invalido a sedia rottele?

Anche mia moglie i invalido civile 70%,ho un figlio di 15 anni e loro sono in mio carico e viviamo da mia rendita INAIL oltre pago mia mamma che aiuta a noi.

In caso di pignoramento presso terzi, quanto creditore può pignorare?

Quando è tempo di prescrizione di questo finanziamento con data di 27/01/2011?

In caso di pignorabilità può farmi un opposizione che presento io come persona fisica?

L’articolo 110 del dpr 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) dispone che Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non puo’ essere ceduto per alcun titolo né può essere pignorato o sequestrato, tranne che per spese di giudizio alle quali l’assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall’esecuzione del presente decreto.

Dunque la sua rendita è impignorabile se erogata in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Una volta confluite nel conto corrente le somme percepite, a qualsiasi titolo, perdono qualsiasi relazione con la propria origine e si trasformano in denaro fungibile (Cassazione sentenza 17178/12).

In presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di pignoramento di un conto corrente cointestato, la banca può soltanto dare esecuzione senza nulla poter opporre o far valere. Quanto alla tutela dei diritti e degli interessi del cointestatario non debitore che assume di aver subito una lesione delle sue prerogative, egli potrà far valere le proprie ragioni proponendo opposizione all’esecuzione ex articolo 619 del codice di procedura civile, ovvero agendo contro l’assegnatario per la ripetizione delle somme riscosse in eccesso (arbitro Bancario Finanziario 8227/15).

Concludendo: il pignoramento diretto presso l’INAIL (presso terzi) della rendita INAIL che lei percepisce è da escludere.

Il pignoramento del conto corrente cointestato dovrà essere opposto innanzi al giudice dell’esecuzione del tribunale territorialmente competente, ex articolo 619 del codice di procedura civile, sia per quanto riguarda la restituzione del 50% delle somme pignorate al coniuge cointestatario e non debitore, sia per quanto attiene la restituzione del 50% delle somme pignorate al coniuge debitore dal momento che nel conto corrente affluiscono esclusivamente rendite INAIL (non pignorabili) a titolo di risarcimento per infortuni sul lavoro e/o malattie professionali.

Per quanto riguarda i prestiti, la prescrizione del diritto del creditore a reclamare il rimborso è decennale, a partire dalla rata non rimborsata.

30 Maggio 2016 · Ornella De Bellis


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