Debiti con Equitalia – Comunione e separazione dei beni


E' inefficace, nei confronti dei creditori, il regime economico di separazione adottato dopo aver maturato debiti





Mio marito ha contratto debiti con equitalia riguardo iva e inps: ho letto che gli anni di prescrizione sono 10. Possono aggredire anche me, sua moglie, se i debiti sono avvenuti prima della separazione dei beni?

Mentre per i debiti avvenuti dopo, io sarei tranquilla? Potrei intestarmi un’auto ad esempio, e loro non potrebbero toccarla?

Come possiamo fare a salvaguardare il suo conto in banca? non e’ proprio un conto ma una carta prepagata.

verdesperanza (e’ l’ultima a morire…)

La recente giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’arricchimento derivante dall’omesso o insufficiente versamento delle imposte e dei contributi previdenziali debba essere ritenuto volto a soddisfare esigenze familiari. Per questo motivo sono inefficaci, nei confronti dei creditori per cui Equitalia agisce, il conferimento di immobili al fondo patrimoniale o il regime economico di separazione dei beni intervenuto dopo un periodo, più o meno lungo, di comunione.

E’ evidente, dunque, che le quote di beni in comproprietà (immobili e disponibilità in conto corrente), la cui origine non sia direttamente riconducibile, con onere di prova, a proventi di lavoro, a donazioni o ad eredità e che siano state acquisite durante il matrimonio, sono aggredibili da Equitalia per debiti assunti dall’altro coniuge.

Per quanto attiene il periodo che decorre dal momento in cui la comunione dei beni è stata trasformata in separazione è ancora onere del coniuge non debitore dimostrare che i beni in proprietà separata sono stati acquisiti con redditi da lavoro, in seguito ad eredità o a donazioni.

Dunque, lei può acquistare un veicolo, senza temere che possa essere disposto su di esso il fermo amministrativo, se è in grado di dimostrare che l’acquisto è stato perfezionato con risorse proprie e non attraverso trasferimento di denaro effettuato dal coniuge debitore, che, come abbiamo già precisato, è ritenuto essere, parzialmente o integralmente, frutto di un illecito arricchimento derivante dall’omesso o insufficiente pagamento di imposte, tributi e contributi, anche riconducibili esclusivamente ad attività professionale.

Con la separazione personale, giudiziale o omologata, invece, viene rescisso ogni legame economico fra i coniugi, dal momento che solo l’assegno di mantenimento e l’assetto patrimoniale, concordati o fissati dal giudice, restano a regolare i rapporti fra coniuge debitore e coniuge personalmente separato non debitore.

Naturalmente, il discorso fin qui sviluppato va opportunamente tarato: essendo chiaro che discutiamo solo di possibilità teoriche e che Equitalia, con la marea di debitori che deve perseguire, non si mette a spaccare il capello sulle transizioni fra regimi patrimoniali operate dai coniugi. Anche perchè si tratta di azioni giudiziali che per essere portate avanti richiedono tempo e danaro e vanno avviate solo quando si tratta di recuperare crediti ingenti. Ma, a domanda, cerchiamo di rispondere con la massima compiutezza.

Per finire, la tutela del conto corrente (o della carta ricaricabile con IBAN): l’unico escamotage per evitarne il pignoramento è estinguerlo o lasciarlo a secco e trasferire le risorse su un conto corrente intestato a terzi (non, ovviamente, al coniuge, in separazione di beni o personalmente separato), riservandosi delega ad operare e disporre su quel rapporto bancario o postale.

18 Marzo 2015 · Stefano Iambrenghi


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