Il datore di lavoro attuale è obbligato a continuare la trattenuta per un prestito su cessione del quinto ottenuto e non rimborsato durante un precedente impiego?


Cessione del quinto





In merito a questa precedente discussione, avrei bisogno ancora di chiarimenti e quindi ripropongo il quesito, dettagliandolo con ulteriori elementi.

In un precedente lavoro, assunto a tempo indeterminato, avevo 2 trattenute in busta paga (una cessione e una delega), sono stato licenziato per giusta causa e adesso una società di recupero crediti comunica al mio attuale datore di lavoro di versare queste due trattenute direttamente a loro per continuare il pagamento citando ex art. 1264 del cc e scrivendo il testo seguente:

Si evidenzia che ex art. 1264 codciv, il debitore ceduto che ha conoscenza dell’avvenuta cessione non provvedesse al versamento a favore della Cessionaria della quota stabilita o eventualmente, da rideterminarsi nei limiti di legge in ragione di quanto effettivamente percepito dal Cedente) ma a favore del Dipendente non è liberato e si espone al rischio di ripetere la prestazione richiesta.

La mia domanda è ma l’attuale datore di lavoro è davvero obbligato? Se non lo è quale la legge di riferimento? le trattenute sarebbero più del 50% del mio stipendio netto potrei chiedere massimo una trattenuta di 1/5?? Se si in che modo?

Arrivati a questo punto preferisco di gran lunga un pignoramento che avere oltre 600 euro di trattenute.

Un contratto di cessione del quinto dello stipendio coinvolge, tipicamente, il lavoratore dipendente (debitore del soggetto che eroga il prestito e creditore del datore di lavoro), il datore di lavoro (debitore del lavoratore dipendente e quindi debitore ceduto dal lavoratore dipendente alla finanziaria) e la finanziaria creditrice del lavoratore dipendente.

Gli obbligati al rimborso del prestito verso la finanziaria creditrice sono il lavoratore dipendente e il datore di lavoro (debitore ceduto alla finanziaria), ma solo nel caso in cui quest’ultimo non adempia a prelevare la quota (appunto ceduta dallo stipendio) e a corrispondere la parte, utile a ripianare il debito residuo, del trattamento di fine rapporto in caso di dimissioni o licenziamento del debitore lavoratore.

Una volta che il rapporto di lavoro si conclude, il datore di lavoro (coinvolto nel contratto di cessione del quinto) non è più debitore del dipendente dimissionario o licenziato e perde, quindi, i connotati di debitore ceduto.

Se poi la finanziaria, che vanta un credito residuo verso l’ex dipendente, vende il proprio credito ad un nuovo soggetto (la società intervenuta presso l’attuale datore di lavoro che diviene cessionaria) il debitore ceduto è l’ex dipendente dimissionario o licenziato.

La roboante formula richiamata dal codice civile ad opera della società di recupero crediti cessionaria intervenuta, in verità, recita testualmente La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione

Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che se il debitore ceduto (il debitore, ex lavoratore dipendente, che non ha completato il piano di rimborso del prestito ricevuto) riceve una raccomandata A/R in cui il creditore originario (la finanziaria che erogò a suo tempo il prestito) gli comunica l’avvenuta cessione del debito residuo alla società di recupero crediti intervenuta e, ciò nonostante, il debitore continua a pagare la finanziaria (e non la società di recupero crediti intervenuta) egli sarà obbligato a ripetere (cioè a pagare anche e nuovamente) i pagamenti alla società di recupero cessionaria. Nulla, per intenderci, che riguardi, o possa riguardare, l’attuale datore di lavoro.

L’ulteriore chiarimento, con cui la società cessionaria integra, come riportato nel quesito, la comunicazione inoltrata all’attuale datore di lavoro il debitore ceduto che ha conoscenza dell’avvenuta cessione non provvedesse al versamento a favore della Cessionaria della quota stabilita o eventualmente, da rideterminarsi nei limiti di legge in ragione di quanto effettivamente percepito dal Cedente) ma a favore del Dipendente non e’ liberato e si espone al rischio di ripetere la prestazione richiesta non è assolutamente presente nella norma del codice civile richiamata.

Tuttavia, il testo aggiunto (come se facesse parte della norma) spiegherebbe bene le conseguenza a cui il suo ex datore di lavoro (quando era un debitore ceduto) sarebbe andato incontro nel caso in cui, ricevuta dalla finanziaria originaria una comunicazione di cessione del credito al nuovo soggetto cessionario, avrebbe continuato a prelevare il quinto dallo stipendio del lavoratore accreditandolo alla finanziaria creditrice e non al nuovo cessionario.

Insomma, il contenuto della missiva indirizzata dalla società cessionaria al nuovo datore di lavoro gioca un po’ il ruolo del “cavolo a merenda”. Per dare l’idea con un’iperbole, è come se la società fornitrice di servizi di utenze domestiche (telefono, gas, luce), ottenuto l’assenso all’addebito delle fatture da parte del cliente sul proprio conto corrente, pretendesse, una volta che il cliente avesse concluso il rapporto con la vecchia banca, di ottenere il pagamento della fatture non andate a buon fine addebitando i relativi importi sul nuovo conto corrente aperto dal cliente presso altra banca.

Concludendo:

  • l’attuale datore di lavoro non è assolutamente coinvolto nel contratto di cessione del quinto a suo tempo stipulato e non può essere chiamato in causa dalla società di recupero crediti cessionaria, tanto meno come debitore ceduto.
  • allo stato dei fatti, oggi, il debitore ceduto è colui che ha ricevuto il prestito dietro cessione del quinto e non lo ha rimborsato;
  • non va confusa la cessione del quinto (cessione del credito vantato nei rispetti del proprio datore di lavoro dal dipendente) con la cessione del credito operata dalla finanziaria insoddisfatta verso una società di recupero crediti cessionaria;
  • il cessionario che si è rivolto direttamente all’attuale datore di lavoro del debitore, per esigere il credito cedutogli dalla finanziaria, ha sicuramente violato i diritti del debitore in tema di privacy;
  • il datore di lavoro che oggi (in assenza della notifica di un atto di pignoramento presso terzi a favore della cessionaria) prelevasse (sine titulo, come citava spesso Mourinho) una quota di stipendio del lavoratore dipendente e la consegnasse alla società di recupero crediti commetterebbe il reato di appropriazione indebita e potrebbe essere successivamente chiamato dal lavoratore dipendente, che non abbia esplicitamente palesato il proprio assenso, a restituire quanto indebitamente distratto. Anzi, l’attuale datore di lavoro corre proprio questo rischio: che il debitore dipendente faccia completare il piano di rientro al datore di lavoro e poi chieda (giudizialmente) il rimborso di quanto non corrisposto secondo le tabelle stipendiali che regolano il contratto collettivo di lavoro;
  • quanto affermato relativamente al prestito su cessione del quinto vale anche per il prestito su delega di pagamento.

Chiariti questi aspetti, va tuttavia aggiunto che la società cessionaria ha la possibilità di chiedere ed ottenere (entro qualche mese) l’accoglimento di un ricorso giudiziale per decreto ingiuntivo e procedere successivamente con pignoramento presso l’attuale datore di lavoro, con aggravio di spese legali.

Negare l’assenso al rimborso stragiudiziale tramite il datore di lavoro potrebbe avere senso solo se il debitore (oltre ad affermare una sacrosanta questione di principio) avesse intenzione di opporsi, con il supporto di un avvocato, al decreto ingiuntivo; non tanto per negare il diritto al legittimo rimborso del credito invocato dalla società cessionaria, quanto per verificare e quantificare correttamente gli importi dovuti (scomputo delle rate già pagate, entità degli interessi legali e di mora applicati, spese di recupero addebitate).

16 Dicembre 2015 · Ludmilla Karadzic


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