Un atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione del credito preteso, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. Se, tuttavia, emerge la circostanza della totale estraneità, al debitore, del soggetto che ha firmato per ricevuta la raccomandata e si evidenzia che non risulta alcuna relazione fra il destinatario e chi sottoscrive la ricevuta, viene accertata l'impossibilità per il debitore di avere notizia dell'atto e dunque, l'impossibilità di ...
Comunicazione di costituzione in mora e di preavviso di atti giudiziali
Mi è arrivata una raccomandata di una società di recupero crediti: c'è scritto "costituzione in mora/preavviso atti giudiziali" per un mancato pagamento di €430 cosa rischio se non pago nel termine stabilito? ...
Costituzione in mora del debitore - La notifica
L'atto di costituzione in mora del debitore non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notifica degli atti giudiziari. Nel caso in cui l'atto di costituzione in mora sia inoltrato con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del debitore può essere provata anche sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, essendo quest'ultimo onerato di provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. Questo perché la ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza. Questo l'orientamento espresso dai giudici di legittimità nella sentenza numero 26708/13. ...