Convivenza, figli e detrazioni


Possono essere considerati fiscalmente a carico, anche se non conviventi con il richiedente, i figli naturali riconosciuti.





Vi sottopongo il mio caso per capire un pò meglio come muovermi e i prossimi passi da fare.

Io e la mia compagna conviviamo (anche se abbiamo mantenuto residenze diverse in diverse regioni) e da poco abbiamo avuto un bambino (con la stessa residenza della madre). Qual è il nostro nucleo familiare e quale quello fiscale?

Adesso ci troviamo a dover affrontare tutti i discorsi fiscali che riguardano il bambino e la sua situazione rispetto ai nostri redditi e situazioni lavorative.

Entrambi siamo lavoratori dipendenti, con la mia compagna che ha un reddito superiore al mio.

1) Detrazione figlio a carico: in questo caso è più conveniente prenderlo in carico fiscalmente al 50 e 50 o uno dei due al 100%? Come si deve procedere per effettuare questa scelta?

2) Assegni familiari: all’INPS mi hanno detto che bisogna richiedere l’autorizzazione con un apposito modello ANF e che comunque può richiederli ed eventualmente fruirne solo la mia compagna, corretto?

3) Esenzione ticket: vale solo il reddito di uno dei genitori o bisogna calcolare il cumulo dei due? Può richiederla solo la madre alla ASL di residenza o potrei chiederla anche io?

Possono essere considerati fiscalmente a carico, anche se non conviventi con il richiedente, i figli naturali riconosciuti.

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. La detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno.

Tuttavia, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

E’ necessaria l’autorizzazione dell’INPS nel caso in cui l’assegno per il nucleo familiare (assegno familiare) venga richiesto per un figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto da entrambi i genitori. Ciò al fine di evitare una possibile duplicazione (istanza contemporaneamente presentata dall’altro genitore).

Essendo collegata al nucleo familiare, se i genitori non sono coniugati, l’erogazione degli assegni familiari (o, meglio, degli assegni per il nucleo familiare – ANF) spetta solo ai genitori che convivono con il figlio per il quale l’assegno familiare viene richiesto. Quando i genitori non convivono con il minore nato fuori del matrimonio, il genitore convivente può chiedere il pagamento degli ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente con il minore. In ogni caso, il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente con il minore.

Per quanto attiene l’esenzione ticket, ed altri benefici a cui si accede con la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE, il nucleo familiare di riferimento è composto dal figlio naturale e dai genitori con lui conviventi.

21 Agosto 2014 · Rosaria Proietti


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